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La fiscalità innovativa: caso start-up (Innovative Taxation: Start-Up Case)

Scritto da Emanuela Di Rauso • nov 2023

Sintesi

Il corpus normativo organico dedicato all'ecosistema delle start-up innovative è stato varato dal nostro legislatore nel dicembre 2012 con l'obiettivo di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, votata all'innovazione e propensa a cogliere le opportunità riservate dallo sviluppo tecnologico. Analizzando i dati sulle start-up innovative presenti, dopo quasi due anni, nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio d'Italia, si contano oltre 2.800 imprese regolarmente iscritte. È peraltro inevitabile che nel corpus di disposizioni dedicate alle start-up innovative, una posizione di rilievo sia occupata da quelle di carattere fiscale, per le quali è possibile rintracciare un minimo comune denominatore nella volontà di sostenere lo sviluppo imprenditoriale di idee innovative, attraverso un articolato e strutturato meccanismo di incentivi che interessano numerose categorie di soggetti istituzionali, a partire dai soci-investitori, con deduzioni e detrazioni, per poi allargarsi a dipendenti, collaboratori e consulenti attraverso la defiscalizzazione dei compensi. Queste disposizioni, che sono "finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative", interessano direttamente anche le società oggetto della norma in esame: a questo proposito, basti pensare all'esclusione (di diritto) dal novero dei soggetti "non operativi", che, di fatto, consente a questa peculiare categoria di soggetti di concentrarsi sullo sviluppo dei propri progetti, senza dover temere le conseguenze negative derivanti da una (quasi certa) applicazione della disciplina delle società "di comodo". Quest'ultima notazione merita un'attenzione particolare: sembra infatti evidente che il legislatore fiscale sia pienamente consapevole delle problematiche connesse al mondo imprenditoriale legate all'innovazione e all'avvio di nuove attività. Tuttavia, questa peculiare considerazione avrebbe potuto, forse, portare a risultati di ancora maggiore efficacia, laddove fossero state previste ulteriori disposizioni (che, data la struttura delle disposizioni sulle start-up innovative, non potevano che essere temporanee) volte a disapplicare specifiche norme del sistema fiscale che rappresentano un potenziale disincentivo all'adozione di start-up innovative (si pensi, in particolare, a quelle che penalizzano la sottocapitalizzazione di cui all'art. 96 del T.U.I.R.). Tuttavia, la portata fortemente innovativa delle misure discusse in questo quaderno costituisce senza dubbio un "punto di partenza" per ripensare le modalità di incentivazione delle attività imprenditoriali.

Abstract

ABSTRACT. The organic body of legislation dedicated to the innovative start-up ecosystem was enacted by our legislature in December 2012 with the aim of developing a new entrepreneurial culture, dedicated to innovation and inclined to seize the opportunities reserved by technological development. Analysing the data on innovative start-ups present, after almost two years, in the special section of the Register of Companies of the Italian Chambers of Commerce, there are more than 2,800 regularly registered companies. It is also inevitable that in the corpus of provisions dedicated to innovative start-ups, a prominent position is occupied by those of a fiscal nature, for which it is possible to trace a minimum common denominator in the desire to support the entrepreneurial development of innovative ideas, through an articulated and structured mechanism of incentives that affect numerous categories of institutional subjects, starting with the shareholder-investors, with deductions and deductions, and then extending to employees, collaborators and consultants through the tax exemption of remuneration. These provisions, which are 'aimed at creating favourable conditions and instruments for the birth and development of innovative start-ups', also directly affect the companies covered by the regulation under review: in this regard, suffice it to think of the exclusion (by right) from the list of 'non-operational' entities, which, in fact, allows this peculiar category of entities to focus on the development of their projects, without having to fear the negative consequences arising from the (almost certain) application of the 'shell company' rules. This last notation deserves special attention: in fact, it seems evident that the tax legislator is fully aware of the problems connected to the business world related to innovation and the start-up of new activities. However, this peculiar consideration could, perhaps, have led to even more effective results if further provisions had been envisaged (which, given the structure of the provisions on innovative start-ups, could only be temporary) aimed at disapplying specific rules of the tax system that represent a potential disincentive to the adoption of innovative start-ups (think, in particular, of those penalising undercapitalisation under Article 96 of the T.U.I.R.). However, the highly innovative scope of the measures discussed in this notebook undoubtedly constitutes a 'starting point' for rethinking the ways in which entrepreneurial activities are incentivised. .

Contenuto

1. Metodologia, Criterio di Ricerca, Fonti e domanda di ricerca

La metodologia utilizzata per il seguente lavoro è la revisione sistemica della letteratura, prendendo in considerazione le fonti dall’anno 2021 ad oggi. Le banche date utilizzate sono: Juris, Researchgate, Scopus, Google Scholar. Inoltre, sono state prese in considerazione molti testi presenti presso la biblioteca dell’Università degli Studi della Campania ‘‘Luigi Vanvitelli’’. Le parole chiave di ricerca sono state: ̶ Fiscalità delle start-up – agevolazione Iva – benefici fiscali start-up – costituzione start-up.

La revisione sistemica della letteratura è stata svolta in questo modo:

1) Raccolta degli articoli attraverso le banche dati;

2) Attenta analisi degli articoli;

3) Messa in evidenza tutte le componenti che forniscono una panoramica

chiara per poter rispondere in modo esaustivo alle domande di ricerca poste nel corso del seguente lavoro. Le domande di ricerca poste sono le seguenti:

1) In che modo i modelli fiscali possono adeguarsi allo sviluppo economico e precoce delle start-up?

2) Quale potrebbe essere un modello fiscale adeguato allo sviluppo delle start-up?

Il lavoro attraverso una revisione delle varie linee guida applicate dal 2020 ad oggi

cerca di rispondere alle seguenti domande di ricerca e cerca inoltre di offrire nei risultati di ricerca e conclusioni importanti spunti di ricerca futura per cercare di equilibrare il nostro ordinamento ai fini fiscali per le start-up con l’ordinamento giuridico.



2. Piccolo cenno di start-up innovativa; Definizione forme societarie, requisiti, costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese

La definizione di start-up innovativa è data dal Decreto-legge n. 179/2012 art. 25, il quale indica con la denominazione di start-up innovativa “una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società europea le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. Dalla stessa definizione, emergono due possibili categorie di forme societarie per le start-up innovative.

In particolare:

1. Società di capitali

2. Società Europea

Tale forma societaria1, può essere costituita all’interno del territorio dell’UE ed è disciplinata dal Regolamento UE n. 2157 dell’8 ottobre 2011 e che dovrà essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del T.U.I.R. Tra le società Europea rientrano anche le società cooperative europee disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1435/2003. Il comma 2 del medesimo articolo poi, ne disciplina anche i REQUISITI:

1. È un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;

2. Ha residenza in Italia, o in un altro paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia.

3. A partire dal secondo anno di vita il valore della produzione2 risultante dal Conto Economico deve essere inferiore a 5 milioni di euro, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

4. Non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;

5. Non distribuisce e non ha distribuito utili;

6. Ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o altro servizio tecnologico;

7. Non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

Infine, una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

1) sostiene spese in Ricerca e Sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione.

2) impiega personale altamente qualificato

3) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

In sintesi, la definizione di start-up innovativa, non implica vincoli di natura anagrafica in capo alla compagine societaria, né limitazioni legate al settore di attività, proprio perché l’obiettivo ultimo del provvedimento è la promozione dell’innovazione tecnologica in ogni ramo economico. L’unica differenza prevista dal Decreto-Legge riguarda le start-up innovative “a vocazione sociale “(d’ora avanti SIAVS). La start-up innovativa può essere già stata costituita al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 179/2012 o può essere un’impresa di nuova costituzione. Più in particolare la norma in commento prevede testualmente: “le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del Registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina3 di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.” La decisione della Commissione europea (2013) ha autorizzato, infatti, gli incentivi fiscali di cui all’articolo 29 del Decreto Legge 179/2012 per gli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di imposta 2013, 2014 e 2015, precisando che ogni modifica della misura deve essere notificata alla Commissione. Il periodo d’imposta 2016, introdotto per effetto delle modifiche apportate al Decreto 179/2012 dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 76 del 2013, non essendo stato oggetto di valutazione a livello comunitario, necessita pertanto di specifica autorizzazione per poter essere considerato anch’esso un periodo agevolato. Con riferimento alla cosiddetta clausola standstill, di cui al comma 9 dell’articolo 29, in base alla quale l’attuazione della misura notificata dipende dall’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità comunitaria, la citata decisione C(2013)8827 final precisa che la misura non deve essere applicata prima della pubblicazione su Internet del testo integrale della misura stessa, in particolare sui siti web della Gazzetta ufficiale italiana e del Ministero dello Sviluppo Economico nelle sezioni dedicate alle notizie. La pubblicazione sui richiamati siti web della misura integrale e, nello specifico del decreto attuativo previsto dal comma 8, dell’articolo 29, è avvenuta in data 20 marzo 2014. In ogni caso le start-up innovative sono considerate tali, in base al possesso dei requisiti, se risultano iscritte in apposita sezione del Registro delle Imprese. Non possono rientrare nella fattispecie delle start-up innovative le società4 costituite in base ad un’operazione straordinaria di fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. Infatti, come si legge nella relazione illustrativa al Decreto 179/2012, la norma cerca di incoraggiare nuovi potenziali imprenditori ad avviare una start-up innovativa ed a contribuire, complessivamente, allo sviluppo di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità tra tutti i cittadini e in particolare tra i “ragazzi” (come espressamente indicato nella relazione illustrativa al Decreto), così come alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito quali obiettivi primari per il rilancio del paese. Tra le recenti precisazioni si segnala che per le società costituite anteriormente al 19 dicembre 2012 è stata emessa dal MiSe una risoluzione da cui si rileva che per tali società non è necessario che entro tale data sia stata anche iniziata l’attività, ma l’unico parametro da tenere in considerazione sia quello attinente alla data di costituzione (MiSE protocollo 145186 del 12 agosto 2014). La sezione speciale del Registro delle Imprese consente la condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori5 o investitori. L’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda, in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

f) elenco delle società partecipate;

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nelle start- up innovative, esclusi eventuali dati sensibili;

h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Con una recente precisazione il MiSE (prot. 169135 del 29 settembre 2014) ha sottolineato che “la procedura in questione non contempla la presentazione alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intende produrre e commercializzare; per cui la camera di commercio non avrebbe a propria disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione di merito. Ovviamente, ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta successivamente da altri soggetti”. Il compito del Registro delle Imprese è, con riferimento all’iscrizione nella apposita sezione, solo quello della verifica della corretta compilazione e allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame. Ulteriore precisazione, sempre indicata nella risoluzione di cui sopra, evidenzia che per l’iscrizione nell’apposita sezione deve essere indicato il complessivo avvio delle attività di “sviluppo … produzione6 e … commercializzazione di prodotti e servizi innovativa ad alto valore tecnologico”, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola. È evidente che se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono l’attivazione di procedimenti autorizzatori o para- autorizzatori, dovrà anche darsi prova della corretta esecuzione degli stessi nel momento in cui si richiede l’iscrizione nella sezione speciale. La semplice ricerca non permette di avere i requisiti per essere iscritti nella sezione speciale delle start-up innovative. Avvenuta l’iscrizione, le start-up innovative devono aggiornare le informazioni i cui sopra con cadenza non superiore a sei mesi, comma 14, e entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, comma 15.

In buona sostanza la conferma dei requisiti7 deve essere comunicata almeno due volte l’anno, una in occasione dell’approvazione del bilancio. Si rileva che devono essere confermate ogni sei mesi anche le notizie già comunicate ed iscritte, anche nel caso in cui non vi siano state modifiche nei dati.

Come è stato precisato nella circolare 3672/C del 29.8.2014 del MiSE a partire dal secondo adempimento, le scadenze per l’effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle Imprese competente sono uniformate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dell’anno di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento entro il 15 novembre 2014 e uniforma il secondo aggiornamento semestrale che avrebbe normalmente scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così via8.

Inoltre, come è stato precisato, in ottica semplificatrice e al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, senza compromettere gli obbiettivi informativi, è previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14, la quale scada nel semestre successivo al termine dell’esercizio sociale, possa essere effettuata unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15. Ad esempio, una start-up innovativa, che abbia esercizio solare al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l’attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell’art.25, entro 30 giorni, e cioè il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l’aggiornamento delle informazioni di cui a commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all’obbligo di informazione semestrale previsto con scadenza al 30 giugno 2015. Ove la medesima società, non approvi il bilancio relativo all’esercizio 2014 entro il 30 giugno 2015 dovrà comunque depositare l’attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale (30 giugno 2015). Per le società con esercizio non coincidente all’anno solare, le disposizioni vanno raccordate. Ad esempio, ove la società abbia chiuso l’esercizio al 30 aprile di ciascun anno e approvi il bilancio al 28 agosto, dovrà depositare l’attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre (30 giorni dall’approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2014 per l’aggiornamento dei dati relativi al semestre solare successivo alla data di chiusura dell’esercizio. Ove la stessa società non approvi il bilancio o lo approvi oltre il 30 settembre 2014, dovrà in ogni caso depositare l’attestazione di cui al comma 15 entro il 31 ottobre 2014, potendo integrare l’adempimento previsto dal comma 14 per il semestre in scadenza al 31 dicembre 2014. La presentazione della domanda e delle successive comunicazioni devono essere effettuate in forma telematica con firma digitale tramite “Comunica” (Comunicazione Unica al Registro delle Imprese) e tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della società.


3. Come favorire l'accesso delle start-up attraverso la fiscalità agevolata? Primi passi

Nelle moderne economie la presenza di un ambiente innovativo che promuova la ricerca ed un tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze dei singoli è una condizione ormai considerata necessaria per la competitività di un Paese.

Tra i più importanti fattori, alla base di tale condizione, si possono annoverare: chiarezza degli adempimenti fiscali, agilità delle procedure burocratiche, flessibilità e densità del mercato del lavoro9, giustizia funzionante, possibilità di reperire capitali di rischio. Tali fattori permettono di determinare la reputazione di un sistema- Paese sulla scena globale dell’imprenditoria innovativa e, quindi, la direzione dei flussi di capitale sia finanziario, sia umano. Un ecosistema frammentato e poco competitivo è destinato, in questa sempre più intensa competizione internazionale, a rallentare sempre più e a non attrarre talenti e risorse. Riuscire a creare condizioni di sistema, favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative – qualsiasi sia il settore a cui appartengono – consente, pertanto, di fornire un contributo rilevante alla crescita economica e all’occupazione, in particolare a quella giovanile e favorisce lo sviluppo delle conoscenze su tutto il tessuto imprenditoriale del Paese, orientato all’high-tech e alle high skills. Tutto questo, favorisce, inoltre, una maggiore equità e una maggiore mobilità sociale, rafforzando il legame tra università e impresa e promuovendo una maggiore propensione all’assunzione di rischio imprenditoriale. In ambito europeo, non esiste una definizione unica di start-up innovativa ma, nel quadro della politica di ricerca europea e, più precisamente, nell’ambito del 7° Programma Quadro, è possibile identificare alcune caratteristiche che la start-up innovativa deve presentare affinché gli aiuti che riceve siano compatibili con il mercato comune. Per poter garantire la concessione di un prestito da parte di banche ed altri intermediari finanziari, è necessario infatti che la start-up innovativa che ne beneficia soddisfi, a titolo esemplificativo, almeno uno dei seguenti requisiti:

(i) sia un’impresa “ad alta crescita”, guidata dalla ricerca e sviluppo o dall’innovazione10;

(ii) ricorra ad un prestito per investire nella produzione o nello sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi;

(iii) abbia vinto un premio di innovazione negli ultimi ventiquattro mesi, ecc.

Trattasi, tuttavia, di indicatori che non possono essere utilizzati tout court per misurare l’innovazione in quanto, spesso, sono legati al contesto giuridico all’interno del quale si sono sviluppati.

Come ricordato all’interno di Restart, Italia, Rapporto del 13 settembre 2012 della Task Force sulle start-up, istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’Italia ha una grande storia di innovazione, di scienza e di tecnologia11 che è stata alimentata dallo stile di vita e dalla cultura sviluppate nel Territorio. Tuttavia, l’innovazione, che rappresenta un fattore moltiplicativo per lo sviluppo, deve essere sempre alimentata: pertanto l’Italia, come spiegato nel suddetto Rapporto, dovrebbe sostenere maggiormente la propria industria, investire nelle proprie infrastrutture e diventare più ospitale per le imprese innovative.

Infatti, coloro che vogliono realizzare in Italia una nuova impresa, si trovano spesso a fronteggiare un sistema fiscale e burocratico gravoso, che li porta a scegliere forme contrattuali che non valorizzano le loro competenze o che li costringe a trasferirsi all’estero per realizzare la propria attività. A loro volta, coloro che vorrebbero investire in tali imprese innovative, ne sono scoraggiati e scelgono strade alternative. In tale contesto di incertezza, il Rapporto redatto dalla Task Force sulle start-up, ispirandosi alle diverse esperienze europee ed internazionali e contestualizzandole all’interno dello scenario nazionale, ha formulato un insieme di proposte al Governo, affinché l’Italia diventi un Paese in cui la nascita e la crescita delle start-up innovative siano eventi facilmente realizzabili. Abbracciando questa visione, quindi, anche l’Italia ha inteso dotarsi, con il Decreto-legge 179/2012, (di seguito per brevità anche “Decreto 179/2012” o “Decreto”) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” di misure atte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, promuovendo un approccio rinnovato al sostegno12 pubblico all’imprenditorialità. Il medesimo Decreto è stato convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Le nuove misure rappresentano un corpus normativo organico, che comprende tutti gli aspetti più rilevanti del ciclo di vita di una start-up, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura. Inoltre, le medesime mirano ad introdurre “per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up”. Tali misure hanno condotto l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei e hanno risposto a specifiche raccomandazioni dell’Unione Europea, che identificavano nelle start-up un motivo di crescita e di creazione dell’occupazione per l’Italia. Il Decreto 179/2012 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in breve, anche T.U.I.R.”), le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Per essere identificata quale start-up innovativa, l’impresa deve altresì possedere i requisiti elencati dall’art. 25 del Decreto 179/2012: in particolare, l’attività deve essere finalizzata in modo esclusivo o prevalente allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La nuova normativa italiana sulle start-up innovative interviene, pertanto, con l’obiettivo di promuovere la crescita13 sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione (in particolare giovanile), lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema più incline all’innovazione: misure tali da favorire una maggiore mobilità e l’incremento di capitali e talenti esteri. In tal senso, il Governo si prefigge di raggiungere gli obiettivi sopra indicati attraverso la semplificazione delle procedure, la riduzione degli oneri a carico delle start-up innovative, alcune deroghe al diritto societario, il ricorso ad una procedura liquidatoria semplificata e favorendo gli investimenti in tali imprese. Infatti, per rafforzare la crescita e l’investimento in imprese start-up innovative è prioritario cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la capacità di attrarre capitali privati, anche attraverso la leva fiscale. In merito, l’art. 29 del Decreto 179/2012 rappresenta il quadro di riferimento degli incentivi fiscali a sostegno degli investimenti in start-up innovative: occorre evidenziare tuttavia che, con Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, il Governo ha inteso disciplinare le modalità di attuazione dei predetti incentivi fiscali, la cui efficacia resta vincolata all’autorizzazione comunitaria14. Occorre inoltre precisare che, poiché la policy relativa alle start-up innovative è in continua evoluzione, l’articolo 32 del Decreto 179/2012 ha previsto la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione ponendo, a partire dal 1° marzo 2014, l’obbligo in capo al Ministero dello Sviluppo Economico di relazionare, annualmente in Parlamento, sull’impatto15 delle misure a sostegno delle start-up innovative. Un ulteriore pilastro della disciplina è teso a favorire lo sviluppo dei c.d. “incubatori certificati”: trattasi di imprese che ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle start-up, offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e favorendo, infine, il contatto tra gli investitori. I requisiti qualificanti degli incubatori certificati sono stati definiti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2013, a seguito di una consultazione che ha coinvolto numerose strutture, di natura pubblica e privata, esistenti su tutto il territorio nazionale. Tali requisiti sono costituiti dalla disponibilità di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico manageriale di riconosciuta esperienza, nonché dall’esistenza di regolari rapporti di collaborazione con Università, Centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. La norma prevede, inoltre, che l’incubatore debba disporre di un’adeguata esperienza maturata nell’attività di sostegno a start-up innovative. Alcune delle misure agevolative previste per le start-up innovative sono estese anche agli incubatori certificati. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti non fiscali della disciplina16 contenuta nella Sezione IX del D.L. 179/2012, si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal MiSE e da Unioncamere, reperibili sui rispettivi siti internet.


4. Brevi sintesi di start-up innovativa a variazione sociale e incubatore certificato. Definizione varie

La start-up innovativa a vocazione sociale possiede tutti i requisiti delle start-up innovative e opera in alcuni settori specifici che la legge considera di particolare valore sociale. La Circolare 3677/C emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015 ha introdotto una nuova procedura di autocertificazione, estremamente agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione dell’impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni per il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale. A tal fine è stata predisposta una guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. L’incubatore certificato è lo strumento individuato dalla legge per valorizzare le strutture che offrono efficacemente servizi fisici di incubazione a nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Devono soddisfare alcuni requisiti specifici relativi ai locali, al management, alle attrezzature e, soprattutto, devono dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all’avvio di imprese innovative. Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per le start-up innovative:

esonero da diritti camerali e imposte di bollo

possibilità di adottare piani di incentivazione in equity per dipendenti e collaboratori esterni

accesso semplificato e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia

Inoltre, possono rivestire un ruolo di certificatori nelle

operazioni di equity crowdfunding e nell’ambito dei

programmi Italia Start-up Visa e Hub.


5. Le agevolazioni per le start-up innovative: Quadro generale

Le start-up innovative godono di agevolazioni fiscali rilevanti, in questo paper vengono brevemente esposte tutte per la vastità dell’argomento. Vengono poi approfondite nel successivo paragrafo solo quelle più attinenti alla disciplina oggetto di studio.

Quali sono le agevolazioni17 fiscali riguardanti le start-up innovative?

1) Incentivi all’investimento nel capitale delle start-up innovative:

A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di start-up innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017).

L’incentivo all’investimento è così configurato:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;

  • per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi18, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. L'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della start-up innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi19 fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”. L’agevolazione si rivolge a start-up innovative, pmi innovative e incubatori certificati iscritti nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. Per investimenti effettuati in start-up innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Ai sensi del Regolamento “de minimis”, la start-up innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Le start-up innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle start-up innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 5 milioni di euro. La garanzia è concessa in forma:

1) Automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione20 di merito dei dati di bilancio della start-up, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione;

2) Prioritaria: le istanze provenienti da start-up innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie;

3) Gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo.

Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.

L’agevolazione si rivolge a start-up innovative e incubatori certificati iscritti nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese.

Anche per le PMI innovative è presente una simile agevolazione, ma con alcune differenze. Smart&Start Italia è l’incentivo nato con l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative mediante l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la start-up è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia. Le start-up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto. Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto. La misura è gestita da Invitalia, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Possono chiedere i finanziamenti le start-up innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le start-up innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sull’acquisto di beni e servizi a catalogo (esclusi i costi esterni). Inoltre, se l'azienda21 raggiungerà la soglia di 1.000,00 € di spesa (esclusi costi esterni e IVA) per servizi a catalogo acquistati nel corso dell’anno solare, maturerà il diritto a uno sconto del 10% sul costo dei servizi a catalogo che saranno erogati nell'anno successivo. Per ottenere gli sconti indicati è necessario registrarsi gratuitamente sul sito dell'ICE - Agenzia: ice.it. Tra le iniziative dell’Agenzia ICE a sostegno delle start-up si segnala inoltre il Global Start-up Program. Le imprese selezionate ricevono una formazione qualificata su tematiche inerenti all’internazionalizzazione e un contributo economico per uno stage di 3-6 mesi presso incubatori. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. In caso di successo, le start-up innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili. In questo modo, il legislatore ha inteso estendere il proprio campo d’intervento a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Le PMI innovative beneficiano infatti della gran parte delle misure previste per le start-up innovative. Alcune di esse sono applicabili senza nessuna differenziazione tra le due tipologie. Per maggiori informazioni sulle agevolazioni dedicate alle PMI innovative si invita a consultare la relativa sezione sul sito del MiSE. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese che desiderano trasformarsi in PMI innovative. I requisiti22 per diventare PMI innovativa e le agevolazioni previste sono simili a quelle per le start-up innovative, ma con alcune differenze. L’impresa può decidere liberamente se accedere allo status di PMI innovativa o meno. Le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa all’interno della sezione speciale. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. Nel 2013, l’Italia ha regolamentato il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati (link). Inizialmente previsto per le sole start-up innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. Alle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:

1) creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);

2) effettuare operazioni sulle proprie quote;

3) emettere strumenti finanziari partecipativi;

4) offrire al pubblico quote di capitale.

La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una parte non inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa o altri indicatori concordati dalle parti. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, costituite da meno di 60 mesi. Le start-up innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi23. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro24, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. La normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione cd. orizzontale (ossia a valere su tipologie d’imposta diverse dall’IVA). L’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le start-up rilevanti benefici in termini di liquidità. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. In caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga25 al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. Le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, come ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. In caso di insuccesso, le start-up innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le start-up innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità26 giudiziarie e di vigilanza. La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. La misura “Voucher 3i – investire in innovazione” ha l’obiettivo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative, fornendo agevolazioni per l’acquisizione di servizi di consulenza per la brevettazione. Con il Decreto Direttoriale del 19 febbraio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la formazione e la gestione degli elenchi dei consulenti in proprietà industriale27 e degli avvocati abilitati a fornire alle start-up innovative i seguenti servizi di consulenza:

- verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto;

- stesura della domanda di brevetto e deposito della stessa presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;

- deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto. L’iscrizione negli elenchi è condizione necessaria per offrire alle start-up innovative i servizi pagabili attraverso il voucher 3I.

La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) viene gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso una cabina di regia che ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell’innovazione. Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto28 di start-up, scale-up e PMI innovative. Il fondo è stato istituito per difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici. Fanno parte del Fondo Innovazione:

  • Fondo Acceleratori

  • Fondo Boost Innovation

  • Fondo Evoluzione

  • Fondo Italia venture I

  • Fondo Italia venture II

  • Fondo Imprese Sud

  • FOF Venturitaly

  • Fondo Technology Transfer

  • Fondo Boost Innovation

  • Fondo Evoluzione

  • Fondo rilancio Start-up


La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese. Il Fondo per piccole e medie imprese creative è stato istituito dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, con una dotazione di 40 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. Il Fondo è rivolto a sostenere imprese di micro29, piccola e media dimensione, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle tre seguenti linee di azione:

1) Programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;

2) Programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo.

3) Investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative.


Il Fondo si rivolge, altresì, alle imprese di micro, piccola e media dimensione operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. Sperimentazione Italia consente alle start-up, alle imprese, alle università ed ai centri di ricerca di poter sperimentare un proprio progetto innovativo, per un periodo limitato di tempo attraverso una deroga temporanea alle norme vigenti. Se l’esito della sperimentazione risulta positivo verrà richiesta una modifica normativa per rimuovere l’impedimento. La norma permetterà in primis di ridurre il gap in innovazione rispetto al resto d’Europa e promuovere applicazioni di tecnologie emergenti, trasformando l’Italia in un laboratorio di innovazione che sviluppi tecnologie e idee innovative, con impatti positivi per cittadini, PA e imprese. Obiettivi principali di Sperimentazione Italia:

1) l’impatto positivo sulla qualità dell'ambiente, della vita e del tessuto economico-sociale del Paese;

2) la riduzione dei costi della PA (tramite la digitalizzazione);

3) la competitività del Paese attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie;

4) l’aggiornamento delle normative vigenti ogni volta che una sperimentazione risultasse positiva, abilitando quindi opportunità tecnologiche e di business e semplificando le procedure a favore del nostro Paese.

La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, alle imprese, alle università ed ai centri di ricerca.


6. Approfondimento: incentivi fiscali in de minimis per le start-up innovative

L’art. 29 del Decreto 179/2012 rappresenta il quadro di riferimento degli incentivi fiscali a sostegno degli investimenti in start-up innovative. In sintesi, in base a tale disposizione, le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno investito e investiranno in start-up innovative nel periodo di riferimento possono detrarre o dedurre tali impieghi dal proprio reddito imponibile.

Nel dettaglio l’art. 29(36) recita quanto segue:

1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo30 del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L’investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

5. L’investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell’agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all’articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

9. L’efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.” Tale disposizione ha autorizzato la misura agevolativa, classificandola come un aiuto31 di Stato “compatibile con il mercato interno” in linea con quanto previsto dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. Inoltre, come riportato dal comma 8 dell’art. 29, la norma vincolava l’attuazione ad un apposito decreto recante le modalità di attuazione delle agevolazioni. La pubblicazione in data 20/03/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 66 del decreto interministeriale riguardante le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da parte del Ministero dell’Economia32 e dello Sviluppo 30/01/2014 (d’ora innanzi DM 30/01/2014 o “decreto interministeriale”) ha realizzato questo ultimo tassello delineando le misure attuative del Decreto 179/2012. Tuttavia, il decreto attuativo ha introdotto delle significative differenze rispetto alla norma originaria, aprendo alcune questioni qui sintetizzate:

- un nuovo vincolo all’ambito soggettivo di applicazione: sono infatti esclusi dall’agevolazione anche i soggetti che detengono nella start-up innovativa una quota di capitale superiore al 30 per cento;

- una sfasatura temporale nell’intervallo di applicazione: il DM 30/01/2014 lo circoscrive a tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 e quindi, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai soli anni 2013, 2014 e 2015; diversamente da quanto previsto dalla norma originaria che comprendeva anche il 2016;

- l’estensione della definizione di start-up innovativa anche ai non residenti, valida ai soli fini dell’agevolazione fiscale;

- il limite pari a 2.500.000 euro all’investimento massimo ottenibile dalla singola start-up innovativa per ogni periodo di imposta;

- il vincolo all’ambito oggettivo di applicazione: sono ammessi dal decreto attuativo solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e non, come originariamente previsto, qualsiasi tipo di apporto al patrimonio;

- l’introduzione di obblighi documentali il cui possesso diventa condizione necessaria per l’accesso all’agevolazione fiscale;

- l’inserimento di una lista chiusa dei codici di attività che circoscrivono le start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

La modifica introdotta dal Decreto-legge 76/2013 all’art.29 del Decreto 179/2012 ha esteso l’agevolazione, inizialmente limitata al triennio 2013-2015, agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Il decreto attuativo ha nuovamente circoscritto l’arco temporale alle annualità 2013, 2014 e 2015, in conformità con la decisione della Commissione europea che ha autorizzato il periodo di imposta 2013, 2014 e 2015, riferendosi all’intervallo del previgente testo del Decreto 179/2012 e precisando che ogni modifica della misura deve essere notificata alla Commissione. Pertanto, come chiarito dalla Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, finché il periodo di imposta 2016, introdotto dal Decreto-legge 76/2013, non sarà oggetto di una specifica autorizzazione a livello comunitario, non si potrà considerare un periodo di imposta agevolato. In sintesi, ad oggi, stanti le attuali interpretazioni normative, sono agevolabili gli investimenti effettuati, direttamente o indirettamente, nel capitale di start-up innovative, nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 per i soggetti IRPEF e nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2015 per i soggetti IRES, avendo riguardo al periodo di imposta del conferente33. I soggetti investitori possono fruire delle agevolazioni fiscali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello 730/2014 ovvero il Modello Unico/2014. Il decreto interministeriale ripercorre le definizioni espresse dal Decreto 179/2012 per quanto concerne “le start-up innovative”, “le start- up a vocazione sociale” e “l’incubatore certificato”.

A differenza della norma originaria, è stata estesa ai fini della misura agevolativa la definizione di start-up innovativa anche ai non residenti a condizione che:

- siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti dall’art. 25 del Decreto 179/2012, “ove compatibili”,

- siano residenti in Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE);

- esercitino nel territorio dello Stato italiano un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione.

L’incentivo fiscale si applica:

- ai soggetti passivi IRPEF di cui al titolo I del TUIR,

- ai soggetti passivi IRES, di cui al titolo II del TUIR

che effettuano un investimento agevolato ai sensi dell’art. 3 Dm 30/01/2014 in una o più start-up innovative che posso essere stabiliti solamente nei periodi di efficacia temporale già descritti e definiti34. L’investimento può avvenire direttamente ad opera del contribuente o indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR d’ora innanzi) che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento indiretto può essere effettuato anche per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative (cosiddette “società intermediarie”), in questo caso tuttavia, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è effettuato l’investimento. Al fine di evitare duplicazioni fittizie di investimenti e di garantire, al contempo, l’immissione di nuovi capitali nelle start-up innovative sono espressamente esclusi dall’agevolazione fiscale i soggetti stessi beneficiari degli investimenti agevolati e i soggetti deputati a promuovere tali investimenti, ossia:

- le start-up innovative,

- gli incubatori certificati,

- gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

In linea con gli orientamenti comunitari atti a promuovere le piccole e medie imprese sono inoltre esclusi gli investimenti effettuati:

- tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

- in start-up innovative che si qualifichino come:

• “imprese in difficoltà” in base alla definizione della Commissione europea;

imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;

Infine, per conformarsi alla giurisprudenza comunitaria ed escludere i soggetti che esercitano un’influenza notevole sulle start-up innovative, il decreto interministeriale introduce un ulteriore limite soggettivo, non previsto dal Decreto originario. Ossia, sono esclusi:

gli investimenti diretti, o indiretti per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, promossi dai soggetti che, alla data in cui l’investimento si intende effettuare, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell’investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento. Tale vincolo vale sia per le persone fisiche che per i soggetti giuridici. A differenza di quanto originariamente stabilito dal Decreto 179/2012 che considerava agevolabili tutti gli aumenti di capitale reali mediante l’immissione di nuove risorse in una o più start-up innovativa, il decreto interministeriale circoscrive il campo di applicazione ai soli versamenti iscritti alla voce del capitale sociale o nella riserva da sovrapprezzo azioni. Ciò al fine, come spiegato nella relazione illustrativa, di garantire l’effettività35 del capitale sociale ed evitare difficoltà valutative intrinseche nella determinazione del beneficio. L’agevolazione si applica:

ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;

agli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative.

I conferimenti in denaro possono essere effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa che in sede di aumento del capitale sociale in caso di start-up già costituite. Non sono rilevanti gli investimenti diversi da somme erogate, quali per esempio i conferimenti in natura e le prestazioni di opere e servizi, né i conferimenti in denaro iscritti in altre voci del patrimonio netto, quali per esempio i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Si considera conferimento in denaro e pertanto è incluso tra gli investimenti agevolati, la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del Decreto 179/2012. Infine, considerato il disallineamento tra la norma primaria e il decreto attuativo che ha introdotto la condizione dell’iscrizione dei conferimenti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle società36 intermediarie, la Circolare n. 16/E ha precisato che qualora queste ultime nelle more della pubblicazione del decreto attuativo abbiano iscritto le somme ricevute dagli investitori in altre riserve patrimoniali, le stesse devono procedere ad aumentare il capitale sociale mediante imputazione di tale riserve entro il 31 dicembre 2014, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell’agevolazione sulle somme conferite. Il periodo di imposta del conferimento coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto di operare la detrazione dall’imposta o la deduzione dal reddito. In particolare, i conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. Se successiva, alla data di deposito dell’attestazione che l’aumento di capitale è stato effettuato (artt. 2444 e 2481-bis c.c.). I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione. In caso di rinuncia del credito l’investimento si considera perfezionato alla data dell’atto di rinuncia. Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, la misura del beneficio è proporzionale all’incremento del fondo37 di dotazione delle stesse stabili organizzazioni site in Italia. Tali conferimenti si considerano effettuati nel periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’incremento del fondo di dotazione risultante dalla dichiarazione dei redditi della stabile organizzazione e sempreché sia stato rilevato un aumento di capitale sociale da parte della start-up innovativa non residente. Anche per quanto riguarda gli investimenti indiretti nelle start-up innovative, i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo di imposta in cui si perfeziona l’aumento di capitale nella start-up innovativa.


7. Detrazione IRPEF (art. 29, commi 1-3 Decreto 179/2012 - art. 4, commi 1-2, 7 DM 30/01/2014)

Per i soggetti passivi IRPEF che investono direttamente l’agevolazione consistite in una detrazione pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovativa.

L’investimento deve avere le seguenti caratteristiche:

- non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 500.000 (per una detrazione massima annua di 95.000 euro per soggetto conferente);

- deve essere mantenuto per almeno due anni.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice che investono per il tramite della suddetta società l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite di 500.000 euro si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Qualora l’investimento sia effettuato da un’impresa familiare, la detrazione compete all’imprenditore e ai collaboratori familiari tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del T.U.I.R. per l’imputazione agli stessi del reddito prodotto dall’impresa familiare. In deroga al principio generale secondo cui le detrazioni assumono rilevanza sino a concorrenza dell’imposta, l’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei successivi tre anni. Per le start-up a vocazione sociale e le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico ai sensi dell’art. 25 comma 4 del citato Decreto 179/2012 la detrazione spettante è innalzata al 25%.


8. Approfondimenti sugli esoneri dai diritti commerciali alle imposte di bollo

L’art. 26, comma 8, stabilisce l’esonero per la start-up innovativa e per l’incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Con riferimento all’esonero del versamento dei diritti di segreteria Unioncamere, sulla base di esplicita richiesta da parte del MiSE, ha chiarito che l’esonero deve essere interpretato nella sua più ampia accezione possibile, anche su atti come il deposito del bilancio di esercizio e su tutti gli atti successivi all’iscrizione all’apposita sezione del Registro delle Imprese38. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, non oltre il quarto anno di iscrizione. La perdita dei requisiti per la qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato comporta l’obbligo di versamento di quanto dovuto ai fini dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.


9. Approfondimento sull’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA

Il bene o servizio fornito, apportato alla start-up innovativa o all’incubatore certificato, deve essere assoggettato ad IVA in sede di emissione della relativa fattura, come peraltro precisato nella Circolare n. 16/E e nella “Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity”. A tal proposito, si richiama ancora la Ris. n. 35/E del 16 marzo 2005, secondo la quale “qualora le operazioni che possano riguardare i conferimenti siano rilevanti anche per tutto ciò che riguardi l’Iva39, in quanto ricorrono tutti i requisiti territoriali, soggettivi ed oggettivi di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si deve considerare come momento di effettuazione dell’operazione, a norma dell’art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 633, quello in cui la società conferitaria registra il costo relativo all’operazione sempre che precedentemente non sia stata emessa fattura, nel qual caso, a norma del successivo comma 4, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione”. Come noto l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022, fino a € 5.000 non richiede alcun adempimento "preventivo", mentre per importi superiori a € 5.000 è necessario presentare la dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità. Tale visto deve essere rilasciato da parte di un soggetto abilitato, che deve provvedere ad effettuare determinate verifiche prima del rilascio (es. controllo della correttezza del codice attività, della documentazione contabile, ecc.). L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 prevede limitazioni alla compensazione dei crediti IVA annuali, nel caso in i questi siano superiore ad € 5.000 (o 50.000 nel caso di start-up innovative). In tale ipotesi, infatti, la compensazione orizzontale del credito Iva richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale. L’ utilizzo del credito Iva può essere utilizzato fino a € 5.000. E superiore a € 5.000 (o 50.000 nel caso di start-up innovative). Gli obblighi invece sono i seguenti:

- Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

- devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari o previdenziali;

- non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA i seguenti soggetti (art. 35 del D.lgs. n. 247 del 1997): I SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ SONO:

- Gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

- I soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in

possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti,

ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

- I responsabili dell’assistenza fiscale40 dei CAF-imprese.

LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO sono le seguenti:

1) Stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile

2) Presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente

3) Avere l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE:

verifica il possesso dei requisiti richiesti;

iscrive il professionista in un apposito elenco informatizzato.


10. Risultati di ricerca e conclusioni

Il seguente paper offre una panoramica veloce del modo di costituzione delle start-up, della loro relativa iscrizione nel registro delle imprese e delle loro agevolazioni fiscali attualmente in vigore. Attraverso una revisione della letteratura accademica, possiamo notare i passi che l’ordinamento giuridico ha cercato di concretizzare per stare a passo con le start-up. Poiché le start-up rappresentano il modo di fare impresa ormai negli ultimi anni.

L’economia in tal senso corre veloce, ma l’ordinamento è a passo lento. Come può “la giurisprudenza tributaria” adattarsi allo sviluppo di queste nuove forme d’impresa, soprattutto ai fini fiscali? Visto ciò che ci offre la letteratura accademica e soprattutto le recenti linee guida del bistro ordinamento si potrebbe pensare ad un modello a fiscalità “più ridotta “di quella attuale e “super agevolata”. La tassazione dovrebbe essere “AD-HOC”, cioè una tassazione che varia al variare del settore in cui si sviluppa la start-up. Per i beni di prima necessità (quindi per le start-up che nascono con l’intento di soddisfare i bisogni di prima necessità, si dovrebbero adottare tassazioni ancora più ridotte. Quindi, in conclusione ci vorrebbero molte più agevolazioni di quelle attualmente presenti nel nostro ordinamento e ampliamente descritte nel seguente paper. Questo aiuterebbe ancor più lo sviluppo economico e favorirebbe lo sviluppo dell’imprenditorialità a fiscalità agevolata. Si spera che le future ricerche giuridiche siano attente “a modelli giuridici ad hoc” a passo con lo sviluppo dei modelli economici.


1 N. GENTILE ROSAZZA, E. GIANIN, ‘’Startup innovative: le agevolazioni sul work for equity’’, Altalex, 2017.

2 A. TUCCILLO ‘’Aiuto alla crescita economica (ace): incentivo alla patrimonializzazione delle imprese’’, C&S informa 2012.

3 Si veda P. ALBERT - F. TOSCO - R. VITALE, ‘’Disciplina di favore per le start up innovative’’ - Eutekne 2013.

4 S. Meloni ‘’Start Up innovative, i labili confini dei modelli societari’’, Il Sole 24 2013.

5 G. Andreani - A. Tubelli, ’Apporti di opere e servizi a favore di start-up innovative e incubatori certificati’’ Corriere Tributario 24/2013.

6 T. Alon, D., Berger, R., Dent, B. Pugsley, ‘’Older and slower: The start-up deficit’s lasting effects on aggregate productivity growth’’, Journal of Monetary Economics, pp. 68-85, 2018.

7 A. D’ANDREA, ‘’Start Up Iìinnovative: requisiti e nuove agevolazioni’’, Forexinfo 2017.

8 C.DE STEFANIS, ‘’Doppia via per costituire una start-up ordinaria nella forma di S.r.l’’, Sistema Ratio, 2017

9 Si faccia riferimento a J. Haltiwanger., R.S Jarmin., J. Miranda., ‘’Who creates jobs? Small versus large versus young’’, Review of Economics and Statistics, pp 347–361. 2013

10 AA.VV. ‘’Le start-up innovative’’ – I Focus del Sole 24 Ore 2014.

11 M. Colombo L. Grilli., S. Martinu, , ‘’R&D subsidies and the performance of high-tech start-ups’’, Economics Letters, pp. 97–99. 2011

12 Ministero dello Sviluppo Economico, ‘’Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive’’ 2018.

13 C. Criscuolo, P. Gal, C. Menon, ‘’The Dynamics of Employment Growth: New Evidence from 18 Countries’’, OECD Science Technology and Industry Policy Papers, No. Paris. 2014

14 G. Albanese, G. De Blasio, ‘’I programmi comunitari 2014-2020: un confronto internazionale’’, Eyesreg, pp. 46-53, 2017.

15 D.B Audretsch., A Colombelli., L Grilli., T Minola., E Rasmussen., ‘’Innovative startups and policy initiatives: heterogeneity, impact and implications’’, Research Policy 2019.

16 M.FURLÒ ‘’Legge di bilancio 2017: agevolazioni per start up e PMI innovative’’, 2017

17 A. D’ANDREA ‘’Start Up e Imprese: le agevolazioni fiscali della Legge di Bilancio’’, Forexinfo 2017

18 Si faccia riferimento ad AA.VV. ‘’IRES Redditi di impresa Imprese start-up innovative’’ Sole 24 Ore 2014.

19 Si veda G. MOLINARO ‘’Incentivi fiscali per le start up innovative’’, in Corriere Tributario 2017.

20 Si veda T. De Stefano, F. Manaresi, C.Menon, P. Santoleri, G. Soggia, ‘’The evaluation of the Italian “Start Up Act”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers’’, ‘OECD Publishing, Paris, 2018.

21 J. Haltiwanger., R.S Jarmin., R Kulick., J. Miranda, ‘’High growth young firms: Contribution to job, output, and productivity growth’’, NBER Chapters, pp. 11–62 2016.

22 G. LEO ‘’Rivisti i requisiti per le start-up innovative’’, Finanziamenti & credito, 2013, volume 15, fascicolo 1, pp. 8-10.

23 M. Dumont, G., Rayp, M. Verschelde., B. Merlevede, ‘’The contribution of start up and young firms to industry-level efficiency growth’’, Applied Economics, pp. 5786-5801, 2016.

24 Si veda N. GENTILE, G. CALIARI, G. MAGGI, ‘’Work for equity e startup innovative’’, in Il Sole 24 ore, 29 ottobre 2013.

25 Si faccia riferimento A. FERRARIO, L. SCAPPINI., ‘’Start Up innovative. Tra deroghe e incentivi’’, in Bollettino tributario d’informazioni, n. 11, 2014.

26 Si veda A.SCACCO ‘’Legge di bilancio, start up innovative e autoimprenditorialità’’, McHaw- Grill 2017.

27 M. Dumont, G.Rayp, M. Verschelde, B. Merlevede, ‘’The contribution of start up and young firms to industry-level efficiency growth’’, Applied Economics: pp. 5786-5801, 2016.

28 C. Mason., R. Brown., ‘’Creating good public policy to support high-growth firms, Small Business Economics’’, pp. 211- 225 2013.

29 Si faccia riferimento a C. Criscuolo, P. Gal,., C. Menon, ‘’Do micro start-ups fuel job creation? Cross-country evidence from the DynEmp Express database’’, Small Business Economics: pp. 393–412 2017

30 Si veda F. ISOTTA ‘’La progettazione organizzativa: problemi e soluzioni’’, , Cedam, Padova 2011.

31 Si faccia riferimento a M.G. Colombo, S. Giannangeli, L. Grilli, ‘’Public subsidies and the employment growth of high-tech start-ups: assessing the impact of selective and automatic support schemes’’, Industrial and Corporate Change, pp. 1273–1314. 2013

32 Si veda P. Aghion, R. Blundell, R.Griffith, P. Howitt, S. Prantl, ‘’The effects of entry on incumbent innovation and productivity’’. Review of Economics and Statistics, pp. 20–32. 2009

33 G. FERRANTI ‘’La detassazione degli investimenti nelle start-up innovative’’, in Corriere tributario, volume 35, fascicolo 42, pp. 3233-3238. 2012

34 S. GUIDANTONI ‘’Start up innovative: esigenze per la crescita’’, il fisco, n.15, 2014.

35 Si veda P. Finaldi Russo, S Magri., C. Rampazzi, ‘’Innovative start up in Italy: their special features and the effects of the 2012 law’’, Bank of Italy Occasional Papers, n. 339, 2016.

36 Si faccia riferimento a F. NIEDDU ARRICA ‘’I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva di tutela dei creditori’’, Giappichelli Torino, 2017

37 Si veda B. PAGAMICI, “Legge di Bilancio 2017: nuove risorse per Fondo Garanzia PMI e Sabatini ter’’ McGraw- Hill 2017.

38 Z. Acs, W. Parsons, T. Spencer, ‘’High impact firms: Gazelles revisited, office of advocacy’’. Small Business Administration, 2008.

39 E. ABRUZZESE M. CORNACCHIA, ‘’Start-up innovative, doppio «tetto» per il premio fiscale’’, Il Sole 24 ore, Norme e tributi, p. 45 2014.

40 E.M BAGAROTTO. ‘’Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative’’, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 4, CEDAM 2015