Scritto da Camillo Patriarca • mar 2025
L’articolo analizza se sia possibile, per le società di persone, procedere alla c.d. assegnazione agevolata di beni ai soci introdotta dalla legge di bilancio per il 2025 nella forma del riparto in natura della quota di liquidazione all’esito dello scioglimento e quali siano le condizioni di tale assegnazione.
The article verifies whether and under which conditions Italian “società di persone” (partnerships) can assign assets held in the Company’s portfolio to partners enjoying tax advantage foreseen by Italia Budget Law for 2025 as in-kind winding-up dividend in event of partnership’s winding-up.
Assegnazione agevolata e scioglimento di società di persone
di Camillo Patriarca
The article verifies whether and under which conditions Italian “società di persone” (partnerships) can assign assets held in the Company’s portfolio to partners enjoying tax advantage foreseen by Italia Budget Law for 2025 as in-kind winding-up dividend in event of partnership’s winding-up.
L’articolo analizza se sia possibile, per le società di persone, procedere alla c.d. assegnazione agevolata di beni ai soci introdotta dalla legge di bilancio per il 2025 nella forma del riparto in natura della quota di liquidazione all’esito dello scioglimento e quali siano le condizioni di tale assegnazione.
SOMMARIO: 1.
1.
Con l’art. 1, commi 31 e ss., L. 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di bilancio per il 2025), il legislatore nazionale ripropone, a breve distanza di tempo dalla sua ultima comparsa, la c.d. assegnazione agevolata di beni ai soci. Istituto, questo, che, sebbene connotato da un carattere eminentemente temporaneo,1 si inserisce nel solco di una oramai lunga tradizione normativa e di una altrettanto consolidata prassi amministrativa, offrendo di nuovo agli operatori economici la possibilità di procedere, a condizioni fiscali di netto vantaggio rispetto all’ordinario regime applicabile, al trasferimento dei beni appartenenti alle (sole) tipologie ivi indicate dalle società ai soci.2
Vero è, comunque, che, nonostante il periodico riaffacciarsi di tale disciplina, non pochi ne restano i profili di incertezza. Siffatti dubbi riguardano, tra l’altro, non solo il regime fiscale, come sarebbe naturale pensare;3 ma, altresì, alcuni aspetti del sottostante regolamento civilistico, in generale, e di diritto societario, in particolare. Così, ad esempio, si discute, con soluzione prevalentemente positiva, se le assegnazioni a) presuppongano, in capo alla società, la disponibilità di riserve, di utili e/o di capitale, corrispondenti al valore contabile riconosciuto al bene ai fini dell’operazione e se quest’ultimo sia o meno condizionato dall’attribuzione del precedente valore contabile; ancora, b) se esista una forma “elettiva” per l’assegnazione e se ed in quali forme operino i limiti generali previsti per ciascuna tipologia di operazione societaria; infine, c) quali siano le modalità di tale assegnazione e, in particolare, se essa sia o meno soggetta ai limiti legali previsti per il trasferimento di determinati categorie di beni.4
Minore è stata, per contro, l’attenzione prestata al quesito concernente la possibilità che ad una assegnazione agevolata, ricorrendone i presupposti richiesti dal legislatore fiscale, si proceda in sede di scioglimento delle società personali; interrogativo, questo, che formerà oggetto del presente intervento.
2.
In realtà, merita di essere evidenziato come molte delle incertezze inerenti i profili societari dell’assegnazione (anche agevolata) di beni ai soci siano suscettibili di essere risolte considerando che, per un verso, essa si configura come fattispecie di puro diritto tributario, tanto della legislazione speciale agevolativa, cui pure appartiene l’art. 1, commi 31 e ss., quanto della disciplina fiscale generale, come è a dirsi per il richiamo alla stessa nel contesto della regolamentazione del reddito di impresa e dell’IVA (arg. ex artt. 86 D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917 e 2, secondo comma, n. 6, D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633); e che, per altro verso, alla previsione del legislatore tributario non corrispondano, tuttavia, né la preventiva esistenza – in termini allora generali – né l’approntamento ad hoc di un unico e specifico strumento di diritto societario per attuarla.5
In tale prospettiva, quindi, è innegabile che l’assegnazione dia luogo ad un fenomeno traslativo della proprietà di beni dalla società (alienante) ai soci (acquirenti); e che, come chiarito da tempo, per la realizzazione di tale effetto non soltanto possano ma altresì debbano essere impiegate le forme societarie tipiche previste per il trasferimento di valori da un ente societario ai suoi membri; utilizzo, questo, che, in tanto potrà dirsi legittimo e valido, in quanto sia disposto nel rispetto delle regole formali e sostanziali previste per lo specifico tipo di operazione prescelta e, in primo luogo, dell’insieme di norme dettate a tutela del capitale sociale.6 In difetto, andrà esclusa la possibilità di assegnare validamente beni con strumenti di diritto societario, ponendosi anzi il problema di non agevole risposta della sorte dell’assegnazione realizzata, e le parti potranno ricorrere unicamente alla cessione, anch’essa suscettibile di essere agevolata e posta su di un piano di equivalenza dal legislatore, dei beni.7
Chiare ne appaiono le conseguenze rispetto alla tematica dello scioglimento di società personali.
3.
Nella disciplina dello scioglimento di società personali, la possibilità di procedere ad una assegnazione, allora anche agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 31 e ss. pur se solo nella collettiva e nell’accomandita semplice, ai soci a titolo di quota liquidatoria ex art. 2282 c.c. dei beni costituenti il patrimonio sociale residuo è espressamente prevista dall’art. 2283 c.c.8
Non è, infatti, revocabile in dubbio che, con regola ben conosciuta al diritto delle società personali (arg. ex artt. 2281 e 2282), anche l’art. 2283 consenta all’autonomia statutaria di disciplinare diversamente dalle previsioni di legge il riparto tra i soci dell’eventuale residuo del patrimonio sociale, regolando in tal modo il diritto patrimoniale dei soci alla quota di liquidazione;9 ma, a parte la irriducibilità di tale riparto in natura a forme di trasferimento di beni poste in essere su base contrattuale all’esito dello scioglimento della società, essa rappresenta anche una delle possibili forme in cui potrà essere attuata l’assegnazione.10
Considerato, quindi, tale riconoscimento espresso, è necessario spostare l’attenzione sulle condizioni alle quali è subordinata l’operazione.
4.
In merito a tale profilo, sarà, innanzi tutto, necessario che sia “convenuta” l’attribuzione della quota di liquidazione in natura.11
La formula normativa impiegata appare ambigua. Di per sé, infatti, essa non esclude la possibilità di pattuire il riparto in natura mediante un patto parasociale; ipotesi, questa, che viene, tuttavia, prevalentemente esclusa in letteratura sul concorrente presupposto della efficacia meramente obbligatoria di tale accordo tra i soci – che esigerebbe la partecipazione al patto parasociale di tutti i membri della compagine – e della necessità che vi aderisca anche l’ente collettivo, rappresentato dai liquidatori.12 Decisamente maggioritaria si presenta, quindi, la tesi che richiede una espressa clausola dell’atto costitutivo, pur riconoscendosi una ampia libertà nella sua redazione.13 Tale clausola potrà tanto essere contenuta nell’atto costitutivo fin dalla costituzione della società; quanto essere aggiunta anche successivamente, nel rispetto del principio unanimistico dettato dall’art. 2252 c.c. ovvero della eventuale clausola di maggioranza adottata sul punto e con il solo limite dell’approvazione del rendiconto / bilancio finale di liquidazione, per effetto del quale ed in mancanza i soci avranno diritto al pagamento in danaro della quota di liquidazione.14
La seconda condizione del pari necessaria è che, all’esito del procedimento liquidatorio, vi sia in concreto un residuo attivo da ripartire tra i soci. Vale a dire, che, pagati i debiti sociali e rimborsati ai soci i conferimenti al valore nominale, sussista un ulteriore attivo patrimoniale residuo da distribuire.15
Quando pattuita e possibile, peraltro, la clausola comporta testualmente che, nel compimento della successiva attività di assegnazione in natura di beni anche agevolata, i soci saranno tenuti ad osservare le norme sullo scioglimento della comunione, oggetto dell’espresso richiamo dettato sul punto dall’art. 2283.16 Pro tempore, quindi, i beni (già) sociali e rappresentanti il residuo della liquidazione verranno trasferiti in proprietà pro indiviso ai soci, instaurandosi su di essi una situazione di comunione in senso tecnico.17 Allo scioglimento della comunione potrà, inoltre, pervenirsi mediante un vero e proprio contratto di divisione, con il consenso di tutti i (già) soci, ovvero mediante il giudizio di divisione ex art. 784 c.p.c. tra gli stessi.18 Con una significativa differenza rispetto allo scioglimento della comunione ordinaria, la clausola statutaria di riparto in natura potrà già dettare disposizioni inerenti le modalità di divisione tra i soci; possibilità, questa, che rappresenta pur sempre il riflesso della portata organizzativa da riconoscere a tale clausola proprio in quanto “statutaria” e che si presterà ad evitare i potenziali inconvenienti conseguenti all’operatività della disciplina legale.19
1 Che l’assegnazione – così come la cessione di beni parimenti – agevolata conservi il carattere, accennato nel testo, temporaneo e non stabile, si desume, infatti, con sicurezza dallo stesso art. 1, comma 31, cit., ove è stabilito come termine finale il 30 settembre 2025.
Sulla nuova assegnazione agevolata v., per una prima lettura, D. Deotto - L. Lovecchio, Trasformazioni societarie, assegnazioni e cessioni di beni ai soci: nuova edizione dell’agevolazione e vecchie questioni, in Fisco, 2025, pp. 290 e ss.
2 Dal complesso della disciplina, dedicata essenzialmente a regolare il trattamento impositivo di tale trasferimento, nonché dagli immediati antecedenti storici dell’art. 31, cit., appare, infatti, evidente la principale, se non esclusiva, finalità di favor tributario della assegnazione. E v., da ultimi, D. Deotto - L. Lovecchio, Trasformazioni societarie, cit., pp. 292 e ss.; ma sulla rilevanza civilistica della finalità agevolativa, cfr., infra, nt. 7.
Ci si può, piuttosto, interrogare su quali siano le conseguenze tributarie della periodica riproposizione di siffatta disciplina agevolativa. Senza alcuna pretesa di completezza, infatti, possono essere ricordate le ipotesi di assegnazione agevolata previste dall’art. 1, commi 114 e ss., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (su cui v., per cenni, il nostro La distribuzione degli utili in natura, Napoli, 2008, 17 e ss.); ancora, dopo l’interruzione ricollegabile alla crisi del debito sovrano 2009 – 2012, l’art. 1, commi 115 e ss., L. 28 dicembre 2015, n. 208, per il quale cfr., nella prassi amministrativa, Agenzia delle Entrate, 1° giugno 2016, n. 26/E (circ.), Id., 16 settembre 2016, n. 37/E (circ.), e Id., 27 luglio 2017, n. 100/E (ris.), tutte disponibili on line at www.def.finanze.it/, nonché Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi, 4 e ss., disponibile on line at www.commercialisti.it; e, da ultimo, l’art. 1, commi 100 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197, a commento della quale v. Agenzia delle Entrate, 10 novembre 2023, n. 457/2023 (risp.), disponibile on line at www.def.finanze.it/.
3 Agli orientamenti della prassi, anche amministrativa, richiamati supra in nt. 2, adde, per i problemi tributari sollevati dalle agevolazioni: A. Torroni, Assegnazione o cessione agevolata di beni immobili ai soci ultima chiamata, pp. 14 e ss., disponibile on line at www.federnotizie.it/; F. Raponi, Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate: profili fiscali nella scelta della soluzione, pp. 12 e ss., disponibile on line at www.notariato.it; F. De Rosa, Torna l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, in Fisco, 2023, pp. 110 e ss.; D. Deotto - L. Lovecchio, Individuazione del valore contabile di riferimento per trasformazioni, cessioni e assegnazioni ai soci agevolate, in Fisco, 2023, pp. 2868 e ss.
4 Cfr., in merito, quanto al problema sub a), con soluzione positiva, nella prassi amministrativa, Agenzia delle Entrate, 16 settembre 2016, n. 37/E (circ.), cit., pp. 4 e ss.; e, con adesione a tale indirizzo, A. Torroni, Assegnazione, cit., pp. 7 e ss.; F. Raponi, Assegnazioni, cit., pp. 6 e ss.; in ordine al quesito sub b), in senso affermativo, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, L’assegnazione, cit., pp. 4 e s., 9 e ss., che la individua nella distribuzione degli utili e delle riserve, questa seconda reputata distinta quanto a fattispecie dalla prima; per il dubbio sub c), in giurisprudenza, Cass., 30 settembre 2019, n. 24233, in Giur. it., 2020, pp. 2125 e ss., con nota adesiva di A. Costa, Prelazione urbana e cessione agevolata dei beni sociali, ivi, ad avviso della quale la cessione agevolata, modalità alternativa all’assegnazione (e v., infra, nt. 7), si sottrae al diritto di prelazione del conduttore ex art. 38 L. 28 luglio 1978, n. 392 e, nella letteratura, F. Raponi, Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili, pp. 3 e ss., disponibile on line at www.notariato.it.
5 Cfr., sul punto, nella letteratura, i rilievi di C. Angelici, Art. 29 della legge finanziaria ed assegnazione di beni in natura, in Aa.Vv., Studi e materiali, a cura della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, vol. VI, t. 1, Milano, 2001, pp. 108 e ss.
Sulla disciplina ordinaria dell’assegnazione di beni ai soci ai fini delle imposte sul reddito, v. G. Zizzo, in G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia,13 Padova, 2021, pp. 431 e ss.
6 Ritengono necessario che l’assegnazione avvenga nel pieno rispetto della disciplina societaria e, in particolare, delle norme a tutela del capitale sociale: C. Angelici, Art. 29 della legge finanziaria, cit., pp. 108 e s.; il nostro La distribuzione, cit., pp. 17 e s., ove ulteriori riferimenti; e, più recentemente, A. Torroni, Assegnazione, cit., pp. 6 e ss.; F. Raponi, Assegnazioni, cit., pp. 4 e ss.; e, per gli orientamenti della pratica, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, L’assegnazione, cit., p. 4.
In questo contesto, condivisibile e corretta appare, d’altronde, Agenzia delle Entrate, 16 settembre 2016, n. 37/E (circ.), cit., pp. 4 e ss., allorquando subordina la legittimità dell’assegnazione agevolata alla sussistenza di riserve di utili e/o di capitale – e, quindi, originate da una riduzione reale dello stesso ex artt. 2307 c.c., 2445 e 2482 – almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione; e tanto, a prescindere dal valore, eventualmente diverso, attribuito in precedenza allo stesso cespite (c.d. valore fiscalmente riconosciuto).
7 Eloquente in tal senso è la costante equiparazione, ai fini agevolativi, della “cessione” dei beni alla loro assegnazione (arg. ex art. 1, comma 31, L. 30 dicembre 2024, n. 207; e, in precedenza, già art. 1, comma 100, L. 29 dicembre 2022, n. 197; art. 1, comma 115, L. 28 dicembre 2015, n. 208; e art. 1, comma 114, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
In giurisprudenza, in ogni caso cfr. Cass., 30 settembre 2019, n. 24233, cit., ove il concorrente rilievo che la cessione da necessariamente luogo ad un contratto di compravendita del bene ma che assume rilievo sul piano funzionale del contratto anche la ricerca ad opera delle parti dell’agevolazione fiscale, che lo connota specificamente rispetto ad una comune compravendita.
8 Con riguardo all’ambito applicativo, l’art. 2283 opera per la società semplice – che pure non è interessata dalla disciplina agevolativa, essendo esclusa dal novero delle società ammesse a norma dell’art. 1, comma, 31, cit. – e, in aggiunta, per la collettiva e l’accomandita semplice in forza dei rinvii generali dettati dagli artt. 2293 e 2315: v. G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2. Diritto delle società,11 a cura di M. Campobasso, Torino, 2024, 119 e A. Graziani, Diritto delle società5, Napoli, 1963, p. 552.
9 Nel senso che l’art. 2283 si traduca nel riconoscimento della possibilità di una diversa disciplina statutaria del diritto alla quota di liquidazione e, in definitiva, delle funzioni dei liquidatori: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, cit., pp. 119 e s.; G. Cottino - R. Weigmann, Le società di persone, in M. Sarale - G. Cottino - R. Weigmann, Società di persone e consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, III, Padova, 2004, p. 336; F. Galgano, Le società in genere. Le società di persone3, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni e continuato da Schlesinger, Milano, 2007, 354; F. Briolini, Commento all’art. 2283, in Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza (artt. 2247-2378), a cura di Santosuosso, in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2015, p. 341; I. Capelli, Commento all’art. 2283, in S. Patriarca - I. Capelli, Della società semplice (Artt. 2251-2290), in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja - Branca - Galgano, a cura di De Nova, Roma - Bologna, 2021, p. 361; e la Relazione Ministeriale al codice civile, n. 936.
10 Cfr., in merito, già P. Greco, Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali, Torino, 1959, pp. 432 e s.; A. Graziani, Diritto delle società, cit., pp. 552 e s., nt. 3; e, più recentemente, A. Torroni, Assegnazione, cit., p. 8; F. Raponi, Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d’impresa, pp. 2 e ss., disponibile on line at www.notariato.it; e, per la giurisprudenza, App. Trieste, 6 luglio 2005, in Nuova giur. civ. comm., 2006, pp. 748 e ss., escludendo che il riparto in natura possa essere equiparato ad una datio in solutum del credito (pecuniario) del socio alla quota liquidatoria.
11 In termini generali, cfr., per la necessità della «convenzione» accennata nel testo: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2. Diritto delle società, cit., pp. 119 e s.; L. Pisani, in AA.VV., Diritto commerciale, III, Diritto delle società, a cura di M. Cian, Torino, 2024, p. 154; F. Di Sabato, Manuale delle società5, Torino, 1995, p. 174; e la Relazione Ministeriale al codice civile, n. 936.
12 Rinviano alla generica possibilità di «accordi» tra i soci sulla ripartizione in natura, A. Graziani, Diritto delle società, cit., p. 552; F. Galgano, Le società in genere, cit., p. 354, nt. 25; O. Cagnasso - M.T. Quaranta, La società semplice2, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, vol. 17, t. 3, Torino, 2010, p. 53; M. Bussoletti, voce Società semplice, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, p. 936; M. Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 888, nt. 286.
13 Ritengono il riparto in natura subordinato ad una espressa pattuizione dell’atto costitutivo: P. Greco, Le società, cit., p. 432; A. Graziani, Diritto delle società, cit., p. 552; R. Bolaffi, La società semplice, Milano, 1975, p. 619; V. Buonocore - G. Castellano - R. Costi, Casi e materiali di diritto commerciale, I, Società di persone, vol. II, Milano, 1978, p. 1320; G. Ferri, Delle società (artt. 2247 - 2324)3, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Roma - Bologna, 1981, p. 298; R. Costi - G. Di Chio, Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione3, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino, 1991, p. 872; F. Di Sabato, Manuale, cit., p. 174; G. Cottino - R. Weigmann, Le società di persone, cit., 336, nt. 66; F. Galgano, Le società in genere, cit., p. 354; A. Stagno d’Alcontres - N. de Luca, Manuale delle società, Torino, 2024, p. 106; L. Pisani, in Aa.Vv., Diritto commerciale, III, cit., p. 154; F. Fimmanò, Commento all’art. 2283, in Aa.Vv., Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Libro V. Del lavoro (artt. 2060 - 2642), a cura di G. Perlingieri, t. 1, Artt. 2060 - 2361, Napoli, 2010, p. 984; F. Briolini, Commento all’art. 2283, cit., p. 341; Capelli, Commento all’art. 2283, cit., pp. 361 e s.
Ma nel senso che l’atto costitutivo non potrà limitarsi a prevedere genericamente la divisione tra soci dei beni costituenti il patrimonio sociale v., in giurisprudenza, Trib. Torino, 28 luglio 1986, in Foro pad., 1987, I, pp. 423 e ss.
14 Riconoscono che la clausola potrà essere pattuita tra i soci in sede di costituzione della società ovvero essere introdotta anche in seguito, rispettata la regola di unanimità ex art. 2252 c.c. o la diversa regola maggioritaria adottata dall’atto costitutivo: F. Di Sabato, Manuale, cit., p. 174; G. Ferri, Le società3, in Trattato di diritto civile italiano, fondato da F. Vassalli, X, t. 3, Torino, 1987, 340, testo e nt. 2; V. Buonocore - G. Castellano - R. Costi, Casi e materiali, cit., 1320, nt. 52; R. Costi - G. Di Chio, Società in generale, cit., p. 872; F. Fimmanò, Commento all’art. 2283, cit., p. 984; I. Capelli, Commento all’art. 2283, cit., p. 362; e la Relazione Ministeriale al codice civile, n. 936, per l’unanimità dei consensi.
Dubbio è, piuttosto, se a) la clausola possa essere introdotta a maggioranza ove l’atto costitutivo autorizzi la generica modifica a maggioranza del contratto sociale [per la positiva, L. Pisani, Le società di persone “a struttura corporativa”, Torino, 2000, pp. 100 e ss.; già G. Ferri, Delle società (artt. 2247 - 2324), cit., p. 298, testo e nt. 2; F. Briolini, Commento all’art. 2283, cit., p. 341]; b) se la clausola possa essere sempre introdotta a maggioranza (così, ma isolatamente, G. Ferri, Le società, cit., p. 340, testo e nt. 2); all’opposto, c) se non sia sempre necessaria l’unanimità (P. Greco, Le società, cit., pp. 432 e s.; e M. Ghidini, Società, cit., p. 888).
Sul limite rappresentato dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione e della contestuale venuta ad esistenza del diritto alla quota liquidatoria in denaro dei soci, cfr. B. Libonati, Corso di diritto commerciale, Milano, 2009, p. 212; A. Graziani, Diritto delle società, cit., p. 552; R. Costi - G. Di Chio, Società in generale, cit., p. 872; A. Brunetti, Trattato del diritto delle società, I, Parte generale. Società personali. Società di armamento2, Milano, 1948, pp. 434 e s.; e la Relazione Ministeriale al codice civile, n. 936. Non potrà, per contro, porsi identico problema ai fini dell’assegnazione agevolata sub specie di quota liquidatoria con riguardo al rendiconto della società semplice, atteso che l’art. 1, comma 31, cit., ne limita sul piano soggettivo, come già ricordato (v., retro, nt. 8), l’operatività alle sole collettiva ed accomandita.
15 Sul punto v. F. Ferrara - F. Corsi, Gli imprenditori e le società15, Milano, 2011, p. 254; P. Greco, Le società, cit., p. 430; M. Ghidini, Società, cit., pp. 887 e s.; L, Pisani, in Aa.Vv., Diritto commerciale, III, cit., p. 154; A. Stagno d’Alcontres - N. de Luca, Manuale, cit., p. 106; e la Relazione Ministeriale al codice civile, n. 936; in giurisprudenza, Cass., 4 marzo 1970, n. 511, in Giust. civ., 1970, I, pp. 1426 e ss.
16 Ritengono che il richiamo normativo alla disciplina sulla divisione della comunione sia integrale: G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2. Diritto delle società, cit., p. 120; L. Pisani, in Aa. Vv., Diritto commerciale, III, cit., p. 154; G. Cottino, Diritto societario2, Padova, 2011, p. 190; G. Cottino - R. Weigmann, Le società di persone, cit., p. 333; P. Greco, Le società, cit., p. 190, testo e nt. 127; A. Brunetti, Trattato, cit., p. 435; F. Di Sabato, Manuale, cit., p.174; F. Galgano, Le società in genere, cit., p. 354; A. Stagno d’Alcontres - N. de Luca, Manuale, cit., p. 106; V. Buonocore - G. Castellano - R. Costi, Casi e materiali, cit., p. 1321; R. Costi - G. Di Chio, Società in generale, cit., pp. 872 e s.; F. Briolini, Commento all’art. 2283, cit., p. 341, testo e nt. 3; I. Capelli, Commento all’art. 2283, cit., p. 363.
17 Che, nelle ipotesi di riparto in natura a titolo di quota liquidatoria, sia dato ravvisare, anche agli effetti tributari, un trasferimento pro quota ai soci dei beni sociali pur se solo nel tempo occorrente alla divisione: G. Cottino - R. Weigmann, Le società di persone, cit., p. 337, nt. 67, anche per i delicati problemi imposti dalla forma del trasferimento (arg. ex art. 1350, nn. 1 e 9, c.c.); e, per la pubblicità immobiliare, M. Ghidini, Società, cit., p. 888, nt. 286; P. Greco, Le società, cit., p. 433; G. Ferri, Le società, cit., p. 340; F. Galgano, Le società in genere, cit., p. 354; R. Bolaffi, La società semplice, cit., pp. 619 e s.; F. Fimmanò, Commento all’art. 2283, cit., p. 985; M. Bussoletti, voce Società semplice, cit., p. 936; I. Capelli, Commento all’art. 2283, cit., pp. 362 e s.; e, in giurisprudenza, per una tale eventualità v. Cass., 5 agosto 2011, n. 17061, in Vita not., 2012, pp. 641 e ss.
18 Ritengono che l’assegnazione individuale ai singoli soci dei beni potrà avvenire esclusivamente mediante il contratto di divisione (consenso di tutti i soci) ovvero con l’ordinario giudizio di divisione: G. Cottino, Diritto societario, cit., p. 190, e G. Cottino - R. Weigmann, Le società di persone, cit., p. 336, sottolineando, peraltro, che tali forme di divisione «data la loro notoria macchinosità, possono provocare anche una lunga coda all’estinzione della società»; A. Stagno d’Alcontres - N. de Luca, Manuale, cit., p. 106; G. Ferri, Le società, cit., pp. 340 e 341 s., anche per l’estensione del rimedio della rescissione; R. Costi - G. Di Chio, Società in generale, cit., p. 874; F. Fimmanò, Commento all’art. 2283, cit., p. 985; M. Bussoletti, voce Società semplice, cit., p. 936; M. Ghidini, Società, cit., p. 889; subordinando l’operatività delle norme sulla divisione dei beni comuni alla mancanza di criteri fissati dai soci per il riparto in natura, F. Di Sabato, Manuale, cit., p. 174; e, in giurisprudenza, ritenendo operanti anche principi generali e regole della divisione di beni comuni – nella specie: la natura puramente dichiarativa dello scioglimento – Cass., 5 agosto 2011, n. 17061, cit.; App. Trieste, 5 luglio 2005, cit.
19 Tende, anzi, a prevalere nella letteratura la tesi secondo la quale la previsione da parte della clausola statutaria di norme e criteri di divisione sia normale e che questa disciplina prevalga su quella legale dello scioglimento della comunione: in tal senso, cfr. F. Di Sabato, Manuale, cit., p. 174; V. Buonocore - G. Castellano - R. Costi, Casi e materiali, cit., p. 1320, nt. 53; F. Fimmanò, Commento all’art. 2283, cit., pp. 985 e s.; P. Greco, Le società, cit., p. 433; e, riconducendo tale clausola all’ordinario contratto di divisione ex artt. 763 e ss. c.c.; G. Ferri, Le società, cit., p. 340; ma, in senso parzialmente diverso, Id., Delle società (artt. 2247 - 2324), cit., p. 299, ad avviso del quale l’applicazione delle norme sulla divisione è necessaria e né i soci, né i liquidatori potrebbero imporre l’assegnazione al singolo partecipante alla compagine sociale di determinati beni.
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