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PMI ed Europa: osservazioni giuridiche in ordine alla nuova sovranità digitale

Scritto da Maria Alessandra Stefanelli • dic 2023

Sintesi

SINTESI

Il presente studio si propone di analizzare la disciplina cui è sottoposta l’industria all’interno del framework regolatorio europeo, con particolare riferimento alle nuove Strategie elaborate dalla Commissione europea per fronteggiare le nuove sfide che caratterizzano il mercato digitale e che paiono sempre più urgenti nel contesto economico post pandemico. Lo studio poi si sofferma ad analizzare la Digital Market Act proposal che, unitamente alla Digital Service Act proposal, fa parte del recente Digital Package proposto dalla Commissione europea al fine di disciplinare l’azione delle Big Tech sul mercato europeo affinché anche le imprese europee di dimensione minore che operano sul mercato digitale non siano estromesse dallo stesso e siano salvaguardati i principi giuridici ed i valori che sono elemento fondante dell’Unione europea. In questo contesto si dà evidenza di al recente Report Industry 5.0 emanato dalla Directorate General for Research and Innovation della Commissione europea nel 2021, in cui si introduce una nuova e più ampia concezione dell’industria, basata su valori di sostenibilità, resilienza e centralità della persona.

Abstract

ABSTRACT. This study aims to analyse the discipline with which industry is subject to within the European regulatory framework, with particular reference to the new strategies created by the European Commission to face the new challenges that characterize the digital market and appear ever more urgent in the post pandemic economy. The study then analyses the proposed Digital Market Act that, together with the proposed Digital Service Act, makes up the recent Digital Package proposal of the European Commission with the aim of discipling the actions of Big Tech on the European market, up to the point that smaller European business enterprises that operate in the digital market aren’t excluded by the above and are safeguarded by the legal principles and values that are the fundamental element of the European Union. In this context the recent Report Industry 5.0, issued by the General Directorate for Research and Innovation of the European Commission in 2021, is highlighted. In this report a new and wider conception of industry is introduced, based on the values of sustainability, resilience and the individual.

Contenuto


PMI ed Europa: osservazioni giuridiche in ordine alla nuova sovranità digitale*

di Maria Alessandra Stefanelli

Professore ordinario di Diritto dell’economia

Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”


ABSTRACT

This study aims to analyse the discipline with which industry is subject to within the European regulatory framework, with particular reference to the new strategies created by the European Commission to face the new challenges that characterize the digital market and appear ever more urgent in the post pandemic economy. The study then analyses the proposed Digital Market Act that, together with the proposed Digital Service Act, makes up the recent Digital Package proposal of the European Commission with the aim of discipling the actions of Big Tech on the European market, up to the point that smaller European business enterprises that operate in the digital market aren’t excluded by the above and are safeguarded by the legal principles and values that are the fundamental element of the European Union. In this context the recent Report Industry 5.0, issued by the General Directorate for Research and Innovation of the European Commission in 2021, is highlighted. In this report a new and wider conception of industry is introduced, based on the values of sustainability, resilience and the individual.


SINTESI

Il presente studio si propone di analizzare la disciplina cui è sottoposta l’industria all’interno del framework regolatorio europeo, con particolare riferimento alle nuove Strategie elaborate dalla Commissione europea per fronteggiare le nuove sfide che caratterizzano il mercato digitale e che paiono sempre più urgenti nel contesto economico post pandemico. Lo studio poi si sofferma ad analizzare la Digital Market Act proposal che, unitamente alla Digital Service Act proposal, fa parte del recente Digital Package proposto dalla Commissione europea al fine di disciplinare l’azione delle Big Tech sul mercato europeo affinché anche le imprese europee di dimensione minore che operano sul mercato digitale non siano estromesse dallo stesso e siano salvaguardati i principi giuridici ed i valori che sono elemento fondante dell’Unione europea. In questo contesto si dà evidenza di al recente Report Industry 5.0 emanato dalla Directorate General for Research and Innovation della Commissione europea nel 2021, in cui si introduce una nuova e più ampia concezione dell’industria, basata su valori di sostenibilità, resilienza e centralità della persona.

SOMMARIO: 1. PMI ed Europa: la Revisione intermedia del Single Digital Market – 2. Le nuove Strategie per l’Industria europea: le Comunicazioni della Commissione europea in data 10 marzo 2020 “Una nuova Strategia industriale per l’Europa” e una “Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale” – 3. Europa e sovranità digitale: il Digital Market Act – 4. Osservazioni conclusive. Industry 5.0: una industria sostenibile, antropocentrica e resiliente


***

1. PMI e Europa: la Revisione intermedia del Single Digital Market

L’ampia e complessa tematica relativa alle imprese di dimensione minore è affrontata in Europa con un insieme assai articolato di disposizioni normative e regolamentari volte a costruire una cornice giuridica quanto più possibile aderente alla rilevanza economica e sociale di tale tipologia di impresa.

Tra i provvedimenti giuridici che contrassegnano in modo significativo l’impianto generale di tale cornice giuridica vi sono senza dubbio alcuni atti volti a costruire per le PMI europee una dimensione di mercato di natura digitale, e tra essi si richiama il Single Digital Market che è stato introdotto, come noto, dalla Comunicazione della Commissione europea Strategia per il Mercato Unico Digitale in Europa, del 6 maggio 2015, (COM) 2015, n. 192 final, ove si afferma esplicitamente che «il Mercato Unico Digitale è un mercato in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui, quale che sia la loro cittadinanza o nazionalità o il luogo di residenza, persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali”».1

Per alcuni studiosi, il Single Digital Market rappresenta infatti «una delle realizzazioni di maggior successo dell’integrazione europea», costituendo «una dimensione che interseca quella dei beni e servizi tradizionali, rappresentando una fascia ad elevato valore aggiunto per i cittadini e per le imprese», poiché l’innovazione digitale «crea opportunità di sviluppo per la trasformazione di interi settori produttivi sulla base di nuovi modelli di profitto».2

Sul punto pare opportuno ricordare che «il Mercato Unico Digitale non esisteva quando è nato il mercato unico», e che «sono ormai trascorsi ventisette anni dalla nascita (1.1.1993) del Mercato Unico, ed è quindi più che mai “adulto”: il Mercato Digitale ha origini ben più recenti, la sua nascita potendo collocarsi nel 2015, quando la Commissione propose, in una specifica Comunicazione, una strategia per il Mercato Unico Digitale in Europa».3

Tale Strategia è la prima risposta concreta dell’Unione europea alle sfide poste dalla nuova economia digitale, che non rappresenta una soluzione di continuità o un aliud rispetto all’economia globale; anzi, come è stato affermato di recente, rapidamente l’economia globale diventa digitale: le tecnologie dell’informazione e della comunicazione non costituiscono più un settore a sé stante, bensì il fondamento medesimo di tutti i sistemi economici innovativi moderni;4 essa si propone, altresì, di permettere all’Europa di “mantenersi tra i leader mondiali dell’economia digitale, sostenendo la crescita delle imprese europee su scala mondiale.5

Tuttavia solo due anni più tardi il regolatore europeo attua una Revisione di tale Strategia6 al fine di sollecitare l’innovazione digitale7 e sollecitare la realizzazione di ecosistemi informatici affidabili,8 la digitalizzazione dei settori dell’industria e dei servizi9 e degli stessi i servizi pubblici.10

Nella Revisione intermedia diviene evidente che per realizzarsi concretamente il Single Digital Market necessita di «un ambiente giuridico stabile e trasparente per stimolare l’innovazione, lottare contro la frammentazione del mercato e consentire a tutti gli operatori di sfruttare le nuove dinamiche di mercato a condizioni eque e equilibrate. Un ambiente giuridico stabile trasparente creerà quel senso di affidabilità che è essenziale per ottenere la fiducia di imprese e consumatori».11

La Comunicazione de qua richiama, al riguardo, l’urgenza di completare ed adottare «i principali atti legislativi che riguardano il mercato unico digitale»,12 e tra essi quelli relativi al commercio elettronico transfrontaliero e l’economia delle piattaforme: a tal fine si sottolinea la necessità di procedere alla completa «armonizzazione delle norme sui contratti digitali e l’adozione di norme più rigorose sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili delle tutela dei consumatori”, ed in particolare all’armonizzazione in materia di contratti digitali che “ridurrà le differenze tra le normative nazionali relative al diritto contrattuale dei consumatori ed eliminerà uno dei principali motivi per cui le imprese ricorrono ai geo-blocchi geografici».13

La Commissione europea precisa altresì che il mercato digitale prevede un “ambiente” in rapida evoluzione «cui le politiche devono sapersi adeguare»:14 in questo contesto così altamente sfidante un ruolo centrale è svolto, soprattutto e significativamente per quanto riguarda le PMI, dalle piattaforme online, che «stimolano l’innovazione e la crescita nel quadro dell’economia digitale e svolgono un ruolo importante nello sviluppo del mondo online, creando nuove opportunità di mercato, in particolare per le PMI»:15 infatti le piattaforme online «organizzano e definiscono l’ecosistema di Internet, si tratta di una profonda trasformazione del World Wide Web, che apre la porta a nuove opportunità ma anche a nuove sfide».16

La Platform Economy17 si conferma, dunque, per le imprese di dimensione minore, come uno strumento strategico per la commercializzazione di prodotti e servizi in un contesto altamente competitivo e ancora attualmente non scevro da ostacoli e barriere, normative e regolamentari.

Ma le tecnologie digitali consentono non solo ai soggetti privati ma anche ai soggetti pubblici di fornire servizi in modo efficiente, trasparente e puntuale: sul punto la Revisione intermedia propone di estendere l’utilizzo di strumenti digitali alle pubbliche amministrazioni in un’ottica di modelli e soluzioni di eGovernment18 ed in particolare la Commissione europea introduce specifiche misure volte ad attuare una concreta semplificazione delle procedura amministrative, tra cui si ricordano “Digitale per default”,19 “Una tantum”20 e la costituzione di uno “Sportello Unico Digitale”,21 che si prefigge di «diminuire gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese quando si spostano o si svolgono attività commerciali oltre frontiera all’interno del mercato unico»: in particolare lo Sportello Unico Digitale «offrirà un accesso agevole ai pertinenti servizi di informazione e assistenza, consentirà agli utenti di completare alcune importanti procedure amministrative online e garantirà agli utenti di altri Paesi un accesso non discriminatorio alle procedure nazionali online».22

Non va poi dimenticato che «il contesto normativo deve essere concepito come un ausilio per le persone e i creatori tanto in un ambiente online quanto in quello offline. È in tal modo che l’UE può svolgere un’azione normatrice di livello mondiale in materia di protezione dei dati personali, cybersicurezza, neutralità della rete ed equità e responsabilità nell’economia delle piattaforme»:23 tuttavia il quadro normativo non basterà «di per sé a rendere l’UE un leader nell’economia digitale. Perché ciò accada i governi europei e le imprese europee, siano esse grandi o piccole, devono investire nelle grandi opportunità offerte dalle tecnologie come l’intelligenza artificiale e i Big data e devono sfruttarle utilizzando il mercato unico digitale come un trampolino di lancio per la diffusione di soluzioni competitive per l’economia mondiale dei dati».24


2. Le nuove Strategie per l'Industria europea: le Comunicazioni della Commissione europea in data 10 marzo 2020, Una nuova Strategia industriale per l'Europa e una Strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale

I recenti avvenimenti economici, finanziari e sanitari che hanno sconvolto il settore produttivo negli anni più recenti hanno rinnovato la consapevolezza da parte della politica e del regolatore europeo della centralità dell’industria quale luogo privilegiato di sperimentazione di innovazioni tecnologiche, e al contempo hanno reso evidenti che le due gradi sfide del futuro – la rivoluzione digitale e la rivoluzione climatica – potranno essere combattute solo con nuovi modelli di capitalismo, di mercato, di business, di un nuovo modo di pensare l’industria.

I numeri rendono ragione alla centralità della industria, che costituisce il fulcro fondamentale «per il progresso e la prosperità dell’Europa», poiché rappresenta «oltre il 20% dell’economia dell’UE e occupa circa 35 milioni di persone e molti milioni di altri posti di lavoro ad essa collegati sia in Europa sia all’estero»: l’industria raggiunge «l’80% delle esportazioni di mercato, ed è fondamentalmente grazie ad essa che l’UE occupa la sua posizione tra i maggiori fornitori mondiali e si annovera tra le principali destinazioni degli investimenti diretti esteri».25

Con tale consapevolezza il regolatore europeo, con Comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 2020, 102 final, Una nuova Strategia industriale per l’Europa, detta alcune linee di sviluppo per l’industria, che l’Europa vede proprio all’interno di quelle “rivoluzioni gemelle” (verde e digitale) che rappresentano ora l’asse ortogonale per il rilancio industriale europeo.

Infatti «tutte le catene del valore industriale, compresi i settori ad alta intensità energetica, avranno un ruolo chiave. Tutte dovranno lavorare per ridurre la propria impronta di carbonio, ma anche per accelerare la transizione, offrendo soluzioni tecnologiche pulite e a prezzi accessibili e sviluppando nuovi modelli di business».26

Egualmente le tecnologie digitali stanno trasformando «il volto dell’industria e il modo di fare affari. Consentono di creare nuovi modelli di business, accrescono la produttività delle imprese, permettono ai lavoratori di acquisire nuove competenze e sostengono al decarbonizzazione della nostra economia»;27 in particolare, l’Europa ha bisogno «di un quadro che consenta alle imprese di creare, mettere in comune e utilizzare dati per migliorare i prodotti e competere a livello internazionale».28

Ma ogni trasformazione economica avviene all’interno di un quadro normativo che può determinarne il successo o il fallimento.

In questo contesto e con questa consapevolezza, per «consentire al mercato unico di fare avanzare la nostra industria, la normativa deve essere attuata e fatta rispettare ovunque»:29 a tal fine è stato istituito una specifica Single Market Enforcement Task Force - SMET30 31per monitorare l’applicazione delle norme sul mercato unico, che necessita di un periodico e costante aggiornamento, soprattutto in considerazione delle nuove relazioni industriali digitali che caratterizzano lo sviluppo produttivo europeo (anche garantendo sistemi solidi e ben funzionanti per la standardizzazione e la certificazione dei prodotti e una robusta politica in materia di proprietà intellettuale e di libera concorrenza).

Queste importanti tematiche sono riprese anche nella Comunicazione della Commissione europea, Aggiornamento della nuova Strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per le ripresa dell’Europa, del 5 maggio 2021, n. 350 final, laddove il regolatore europeo si sofferma sulla necessità di identificare le proprie dipendenze strategiche a livello industriale (mappate in sei settori strategici quali materie prime, batterie, sostanze farmaceutiche attive, idrogeno, semiconduttori e tecnologie cloud ed edge32), cui fare fronte anche stringendo partenariati internazionali, alleanze industriali, alleanze specifiche per processori e tecnologie a semiconduttori, per i dati, l’edge e il cloud ma soprattutto la Commissione europea si propone di continuare a sostenere gli sforzi degli Stati membri per mettere in comune le risorse pubbliche attraverso importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) in settori in cui il mercato non è in grado, da solo, di realizzare innovazioni pioneristiche, come è avvenuto nei settori delle batterie e della microelettronica.

Certamente, poi, sarà inoltre «essenziale adottare un approccio da PMI a PMI. Il numero crescente di PMI giovani, esperte nell’uso delle tecnologie, può aiutare le imprese industriali più affermate ad adeguare il proprio modello di business e a sviluppare nuove forme di lavoro per l’era digitale».33

Le innovazioni contenute nella nuova Strategia industriale per l’Europa sono però oggetto di osservazioni critiche ad opera del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), il quale, con parere 2020/C 364/15 espressamente si rammarica «che essa si limiti a presentare un elenco di progetti e misure per il futuro, anziché a esporre chiaramente una Strategia concreta e globale per l’industria europea, orientata al breve, medio e lungo termine»: in questo contesto il CESE «esorta la Commissione a pubblicare un Piano di azione concreto, contenente obiettivi annuali precisi e procedure chiare di monitoraggio, che preveda una stretta collaborazione con tutte le parti interessate»;34 anche se non manca il richiamo ad elementi valutati positivamente dallo stesso CESE, tra cui la promozione di un approccio più collaborativo della politica industriale, portato avanti attraverso la costruzione di forti ecosistemi industriali e alleanze industriali e la definizione di un potere di regolamentazione europeo effettivamente in grado di difendere l’autonomia strategica europea.35

Per quanto riguarda specificamente le PMI, il CESE sottolinea come esse «rivestano un ruolo importantissimo in questo processo ed è fondamentale garantire finanziamenti adeguati, che consentano loro di crescere ed innovare», e osservando altresì che «la Commissione dovrebbe analizzare e completare le iniziative private (ma non sostituirsi ad esse) intese a promuovere lo scambio di buone pratiche e di esperienze tra innovatori, e che l’UE dovrebbe creare un quadro politico, fiscale e normativo per promuovere la diffusione di questi nuovi modelli sostenibili su larga scala».36

I punti di attenzione sollevati dal CESE avviano nel contesto europeo una nuova riflessione sull’industria e sul ruolo da esso svolto all’interno di un mercato digitale caratterizzato da innovazioni tecnologiche continue, profonde e velocissime che incidono inevitabilmente sulla società e sull’ambiente circostante.

Un primo passo, importante ma ancora non completamente sufficiente, nella direzione di una compiuta riforma della impresa di dimensione minore si rinviene nella Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, contenuta nella Comunicazione della Commissione europea sempre del 10 marzo 2020, n. 103 final.

Già nel titulus della Comunicazione è evidente lo sforzo operato dalla Commissione al fine di collocare la disciplina delle PMI all’interno di un contesto regolatorio più ampio quale quello della transizione sostenibile e della transizione digitale che costituiscono i princìpi cardine delle attuali policies europee, da realizzare anche con contributo fondamentale delle imprese di dimensione minore: anzi, esplicitamente si afferma che «per pervenire a un’economia digitale agile, a impatto climatico zero ed efficiente sotto il profilo delle risorse, è necessaria la piena mobilitazione delle PMI».37

La stessa Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, richiama numerose misure organizzative e di incentivazione, tra cui ricordiamo, ad esempio e per quanto riguarda la transizione sostenibile, la valorizzazione della Rete Enterprises Europe Network (EEN) che fornisce consulenti in materia di sostenibilità, che valuteranno le esigenze delle PMI e forniranno consulenza su investimenti in processi e infrastrutture circolari e più efficienti sotto il profilo delle risorse, individuando partner commerciali pertinenti ed incoraggiano la collaborazione tra pari”;38 e il supporto offerto alle PMI dall’European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK), ovvero il ricorso alle misure di incentivazione delle tecnologie verdi, che la Commissione «destinerà almeno 300 milioni di EUR nel solo 2020 a start-up e PMI ad alto potenziale per metterle nelle condizioni di perseguire innovazioni pioneristiche nell’interesse del Green Deal».39

Per quanto riguarda invece, più specificamente, le misure volte alla transizione digitale si osserva che «la digitalizzazione può offrire grandi opportunità affinché le PMI incrementino l’efficienza dei processi di produzione e la capacità di innovare prodotti e modelli di business», in questo senso «l’utilizzo di tecnologie rivoluzionarie avanzate, quali blockchain e intelligenza artificiale (IA), cloud computing e calcolo ad alte prestazioni può imprimere un notevole impulso alla loro competitività»;40 tuttavia appare chiaro che «le PMI non traggono ancora pieno beneficio dai dati, la linfa vitale dell’economia digitale», e molti di esse infatti non sono nemmeno pienamente consapevoli «del valore dei dati che creano e non sono sufficientemente tutelate né preparate per la futura economia agile basata sui dati».41

Allo scopo è prevista la costituzione di specifici Poli di innovazione digitale (Digital Hub), situati in ogni regione d’Europa e sostenuti finanziariamente dal Programma Europa digitale e dagli stessi fondi strutturali; ad essi la nuova Strategia assegna «il ruolo di intermediari tra le PMI e università/erogatori di formazione a livello locale. Le attività di incubazione aiuteranno le PMI a entrare a fare parte di ecosistemi basati sui dati».42

A fronte di tali innovazioni, la Strategia segnala le difficoltà di natura regolatoria che affliggono l’attività imprenditoriale delle PMI, tanto che un terzo delle PMI segnala di dovere affrontare procedure amministrative e giuridiche complesse quando tenta di rendere più efficienti sotto il profilo delle risorse le proprie attività.43

Il nodo regolatorio si configura pertanto centrale per il potenziamento della impresa di dimensione minore, e rappresenta un punto di imprescindibile rilevanza nel tentativo di rivedere la disciplina europea di essa.

Per questo motivo la Comunicazione de qua segnala che l’onere normativo costituisce un ostacolo insormontabile, se non adeguatamente controllato, all’esercizio dell’attività d’impresa.

In particolare, garantire conformità a regolamenti, standard etichette e formalità amministrative risulta più oneroso per le PMI che per le imprese più grandi, a causa della limitatezza delle risorse finanziarie e umane a disposizione: soprattutto nel settore dei servizi alle imprese “i costi sostenuti dalle PMI per conformarsi alle formalità amministrative possono raggiungere i 10.000 euro”, così che a dispetto dei progressi compiuti dall’adozione dello Small business Act, l’impatto cumulativo della regolamentazione rimane un problema grave per le PMI.44

La Strategia poi si sofferma nel constatare che la legislazione risulta complessa ed onerosa per le PMI europee, in particolare a causa delle procedure differenti adottate dagli Stati Membri. Siffatte barriere dissuadono molti imprenditori dall’operare e dall’espandersi a livello transfrontaliero”;45 a tale fine la Strategia propone il rafforzamento del principio “One in, One out” (OI-OO), il cui “obiettivo è garantire che la legislazione dell’UE produca benefici senza imporre oneri inutili a cittadini e imprese,46 tanto è vero che il TEST PMI47 continuerà ad essere applicato quale strumento di valutazione a tutte le proposte della Commissione. Ciò avverrà anche in coordinamento con il Rappresentante dell’UE per le PMI48 che filtrerà «le iniziative dell’UE al fine di segnalare alla Commissione quelle che meritano particolare attenzione dal punto di vista delle PMI»: egli ricoprirà un ruolo importante anche nella Piattaforma Fit for Future «fornendo la prospettiva alle PMI ai fini dell’individuazione della legislazione vigente che risulta particolarmente onerosa per le PMI»:49 in tale contesto il Rappresentante potrà «fare altresì ricorso alle competenze nazionali della Rete dei Rappresentanti nazionali per le PMI».50

Ma sarà soprattutto attraverso la nuova Piattaforma “Fit for Future” (F4F), che fa parte del Programma REFITT, che la Commissione europea potrà efficacemente giungere ad una semplificazione effettiva della regolazione giuridica delle PMI, con l’obiettivo di ridurre i costi e oneri che una over regulation comporta per l’impresa di dimensione minore.



3. Europa e sovranità digitale: il Digital Market Act

L’inedito contesto economico che si configura ai nostri giorni a livello globale, conseguente alla crisi sanitaria che ha colpito il pianeta, ha sollecitato il regolatore europeo a emanare alcune proposte normative per disciplinare in modo più moderno ed efficace il mercato su cui imprenditori e utilizzatori operano e si rivolgono quotidianamente per l’esercizio della loro attività economica e imprenditoriale o di networking sociale.

La centralità assunta dal mercato digitale nella vita quotidiana di imprese e persone impone all’Unione europea una riflessione profonda circa il mantenimento della propria sovranità su di esso.

Più precisamente, «Europe has become the scene of intense political and economic struggles for its assertiveness in the digital world. The omnipresence of US digital corporation, Europe dependence on Chinese communication technology and Washington’s influence on the boycott of Huawei’s 5 G technology emphasized Europe have dependency on Asian hardware and US software products, particularly during the Covid-19 pandemic»: in tale mutato contesto, «the EU previous approach to multinationals in the digital economy is currently being fundamentally reconsidered. With a global market share of Google of about 80 percent of all search queries and social media market share of 70 percent for Facebook and Youtube, we are in then midst of an unprecedent concentration process of the communicative infrastructures of democracy».51

Anche con riferimento agli scenari internazionali, la Commissione europea ha emanato il 15 dicembre 2020 un Digital Package, composto dal Digital Market Act (DMA Proposal)52 e dal Digital Service Act (DSA Proposal),53 che «would include one pillar aiming at deepening the internal market and clarifying the responsibilities of digital services».54

Le suddette proposte, la cui base giuridica è rinvenibile nell’art. 114 del T.F.U.E., «appaiono in realtà riduttive rispetto ai progetti inizialmente diffusi. Secondo l’idea originaria, infatti la Commissione mirava ad articolare una proposta normativa strutturata in tre pilastri. Il primo concerneva la regolamentazione dei servizi digitali (il Digital Service Act, DSA); il secondo conteneva una disciplina dei mercati digitali (il digital Market Act, DMA): il terzo (il c.d. New Competition Tool) avrebbe consentito di munire le autorità antitrust di uno strumento di azione rapida, maggiormente rispondente alle caratteristiche dei mercati digitali».55

Nonostante sia però, di fatto, “la creazione del nuovo strumento anticoncorrenziale… successivamente venuta meno”,56 il Digital Package si configura “as nothing less than the fundamental framework for the digital world. It contains tough obligation for large digital gatekeepers and has some idea on enforcement”:57 anzi, esso è stato definito come “a major cornerstone in the building Europe’s digital future and strategy and constitutes the first major overhaul of the EU law regime in the digital sphere for two decades”.58

Con tali proposte la Commissione europea intende «stabilire un apparato normativo unico in tutta la UE che renda il digitale uno spazio più aperto e sicuro nel rispetto dei valori e dei princìpi fondamentali dell’Unione»:59 più precisamente le due proposals «mirano, da un lato, ad aumentare l’innovazione e la competitività europea e, dall’altro, a rendere la rete più equa e aperta e porre un argine allo strapotere di quei pochi colossi privati che la dominano (le c.d. Big Tech); tutto ciò mediante una protezione effettiva dei diritti degli utenti nonché delle imprese e piattaforme di piccole e medie dimensioni. Così facendo si colma una vistosa lacuna del sistema giuridico europeo, il cui quadro normativo in tema di servizi e mercati digitali è tuttora dettato da un atto, la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico ormai del tutto inadeguato, malgrado i numerosi interventi chiarificatori della Corte di Giustizia in sede interpretativa, a regolare un settore che si è sviluppato e modificato in modo dirompente nell’ultimo ventennio».60 In altri termini, «The Digital Services and Markets Acts contain different set of rules. The digital Services Act constitutes an update of and complement to e-commerce directive 2000/31. It primarily aims to clarify intermediary services providers… The Digital Market Act targets those large actors that have a gatekeeper role and are or could, on relatively short notice, become (super) dominant enterprises. Given that EU competition law can intervene only when harmful activities have taken place already, the DMA purposes the adoption of a regulation that will impose clear behavioural obligations, even in absence of proven anticompetitive behaviour».61

Ai fini del presente studio ci si propone di analizzare specificamente il Digital Market Act, che incide su «the paradigm for the regulation of online intermediaries in the EU, in that they put in place a single rulebook with a comparable approach to the frameworks already introduced for financial institution, or for utilities such as energy, transport and telecommunications. What these sectors and platform economy have in common is their systemic role in our economies and societies, creating major dependencies and risks to the functioning of digital market».62

In via generale la DMA proposal si propone di disciplinare in via principale il funzionamento dei mercati digitali, che «rappresentano una particolare struttura commerciale, che ne ha finora reso problematica una loro regolamentazione attraverso i tradizionali strumenti antitrust»: in questo contesto lo scopo della DMA proposal è «quello di contenere la posizione dominante delle gradi piattaforme online (eminentemente le multinazionali statunitensi, abitualmente identificate con l’acronimo GAFA)». Infatti «DSA e DMA are one building block of a total of five major digital policy projects of European re-sovereignisation».63

Il legislatore europeo, «evidentemente consapevole della scarsa efficacia dei rimedi antitrust nei mercati digitali, con questa proposta normativa mira ad anticipare l’effetto delle misure restrittive, predisponendo un’apposita regolamentazione applicabile ex ante».64

Nel framework regolatorio disegnato dal Digital Package, il DMA Proposal si pone l’obiettivo di disciplinare le piattaforme di intermediazione dominanti, «con un significativo e duraturo impatto sul mercato»” (i c.d. gatekeeper, di cui all’art. 3 del proposal), stabilendo «una lista di condotte cui non possono che meccanicamente applicarsi rimedi, restrizioni ed obblighi ex ante ove posti in essere dai soggetti qualificati come “guardiani” di una infrastruttura digitale».65

Definito dall’art. 3 della DMA proposal, il gatekeeper si configura come fornitore di servizi di piattaforma di base66 se: a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) gestisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; c) detiene una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

Al gatekeeper la DMA proposal «impone una serie di obblighi in capo a quelle piattaforme che possano definirsi vere e proprie guardiane (gatekeepers) della Rete sulla base di numerosi requisiti»:67 esso, infatti, «takes a closer look at the so called gatekeeper platfors in the run-up to a dominant market position in order to create a level playing field for the digital internal market».68

Tra gli obblighi più rilevanti posti in capo ai gatekeepers si segnalano, per quanto di interesse di questo studio, quelli disciplinati dall’art. 3, tra cui l’astensione dal combinare dati personali ricavati da tali servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal gatekeeper (lett. a); la possibilità concessa agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi a prezzi o condizioni diverse da quelle offerte attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper (lett. b); la possibilità concessa agli utenti commerciali di promuovere offerte agli utenti finali acquisiti attraverso il servizio di piattaforma di base e di stipulare contratti con tali utenti finali a prescindere dal fatto che a tale fine essi si avvalgano o non dei servizi di piattaforme di base del gatekeeper (lett. c); l’astensione dall’impedire agli utenti commerciali di sollevare presso qualsiasi autorità pubblica competente questioni relative alle pratiche dei gatekeeper o dal limitare tale possibilità (lett. d). Il successivo art. 6 prevede poi che sia posto in capo alla Commissione europea il dovere di verificare il rispetto di tali obblighi, e che, ai sensi dell’art. 7, comma secondo, la stessa Commissione possa “specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper in questione deve attuare, qualora constati che le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma del paragrafo 1 non garantiscono l’effettiva osservanza dei pertinenti obblighi sanciti dall’art. 6.

La rilevanza della suddetta disposizione può essere letta come «an interesting feature. It envisages a regulatory dialogue in order to ensure that the measures implemented by the gatekeepers reach their goals», infatti «this feature only applies to obligations laid down in Article 6 DMA while – in the Commission’s view – Article 5 DMA obligations should be so clear cut that compliance does not need further discussion. A full discussion of all obligations is seen as too time consuming. That is why obligations which are considered as being “self-evident” by the Commission are excluded».69 70

La DMA proposal attribuisce altresì una ulteriore serie di poteri incisivi alla stessa Commissione europea in tema di vigilanza sui gatekeeper, tanto che è stato osservato che «at the hearth of the proposal lies è posta the list of obligations that gatekeepers must comply with»;71 in particolare è prevista l’attivazione di specifiche indagini (artt. 14, 15, 16), le quali, nel caso dimostrino che il gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti negli artt. 5 e 6 ed abbia ulteriormente rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper, consentono alla Commissione europea di imporre al gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato alla violazione commessa e necessario per garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari (art. 16).

La Commissione può altresì richiedere informazioni (art. 19) procedere ad audizioni (art. 20), effettuare accertamenti in loco (art. 21), adottare eventuali misure cautelari (art. 22) nonché avviare una sistema di monitoraggio circa l’attuazione e l’osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23.

Ai fini del nostro studio si può quindi rilevare che, anche in relazione alle disposizioni sopra richiamate, la DMA proposal si configura come una proposta normativa europea potenzialmente atta a “favorire un sistema economico nel quale anche le imprese europee di minori dimensioni e di ridotto potere di mercato, possono partecipare al mercato dei dati. Ovvero, detto in altri termini, di creare un sistema nel quale possa prosperare una sorta di sovranità digitale europea.72

Le piccole realtà imprenditoriali rappresentano infatti uno dei principali soggetti economici da tutelare, come è esplicitamene affermato nella stessa Relazione introduttiva la DMA Proposal, ove si sottolinea che sebbene nell’ambito della economia digitale europea operino oltre 10.000 piattaforme online, la maggior parte delle quali sono PMI, poche grandi piattaforme online si accaparrano la quota maggiore del valore complessivo generato”.73


4. Osservazioni conclusive. Industry 5.0: una industria sostenibile, antropocentrica e resiliente

Come si è avuto modo di osservare nei paragrafi precedenti di questo studio, la crisi sanitaria globale ha consolidato la consapevolezza a livello europeo della necessità di predisporre specifiche policies volte a rafforzare la sovranità digitale dell’Europa per quanto riguarda gli attuali sistemi economici e produttivi.

Tuttavia la crisi pandemica ha prodotto effetti profondi anche sui sistemi sociali e sulle persone, tanto da imprimere una significativa accelerazione nella riflessione circa il ruolo svolto dal settore industriale e dalle imprese di dimensione minore all’interno della società.

In particolare, la Commissione europea ha recentemente pubblicato un Report particolarmente significativo, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry,74 elaborato dal Directorate General for Research and Innovation nel mese di gennaio 2021, che introduce ad un concetto di Industria assai più articolato rispetto a quello utilizzato in passato.

Industry 5.075 «may look like and how it could make our industries more future-proof, resilient, sustainable and human-centred», ed in particolare «we look at some ways in which technological innovation can be deployed to support a better fit and a “win-win” interaction between industry and society, shifting focus from shareholder to stakeholders value».76

Il nuovo concetto di Industry 5.0 è quindi complesso ed articolato a seconda dei singoli aspetti che esso contiene e a cui fa riferimento: sotto il profilo tecnologico, Industry 5.0 «wants to come to grips with the promises of advanced digitalisation, big data and artificial intelligent, while emphasising the role these technologies can play to address new emergent requirements in the industrial, societal and environmental escape»; ciò significa «using data and AI to increase production flexibility in times of disruption, and rendering value chains more robust…».77

Ma Industry 5.0 si connota soprattutto per adottare l’approccio human- centric e socio-centric che già l’Unione europea aveva definito «in several of its key policies»,78 rilevando che «in the industrial context, there is still place for progress regarding the human-centric approach. In order to ensure that both companies and workers benefit from the digital transition, rethinking and redesigning business models is necessary…».79

Sotto il profilo della sostenibilità, il Documento osserva che «sustainable development has been the heart of European policy for a long time, firmly anchored in the European Treaties», e solo «When fully releasing the advantages of an improved corporate image and of saving on energy and material costs, industry will embrace resource efficiency as a natural choice»,80 mentre sotto il profilo della resilienza, si afferma che «by being resilient in its own right, industry can greatly contribute to societal resilience, making sure production is upheld and workers can continue to work».81

Un’industria, dunque, sempre più a contatto e profondamente inserita nella società, tanto da legare il concetto di Industry 5.0 al concetto di Society 5.0: (ed infatti «the concepts of Society 5.0 and Industry 5.0 are related in the sense that both concepts refer to a fundamental shift of our society and economy toward a new paradigm»), ove con Society 5.0 si intende «the way which the people ensure their livelihood is directly related to the way they build their society. The numbering up to “5” results from a very different and much longer time scale than that of industrial revolutions».82

All’interno di questa nuovo modo di considerare l’industria trova collocazione anche l’impresa di dimensione minore del futuro.

E sebbene il Documento non riservi che pochi e rapidi cenni ad essa,83 le PMI, rappresentando il 99,8% del mercato europeo,84 sono logicamente e profondamente inserite nelle più recenti policies economiche e sociali dell’Unione europea, e solo attraverso di esse i nuovi grandi obiettivi di sostenibilità, resilienza e centralità della persona potranno essere raggiunti e concretamente veicolati all’interno del sistema produttivo europeo.

1 Comunicazione della Commissione europea Strategia per il mercato unico digitale in Europa, del 6 maggio 2015, n. 192 final, p. 3.

2 CAGGIANO G., Il quadro normativo del Mercato Unico Digitale, in F. Rossi Dal Pozzo (a cura di), Mercato Unico Digitale, dati personali e diritti fondamentali, Milano, 2020, p. 13. Si veda altresì VETTAS N., Competition and Regulation in Markets for goods and Services: A Survey with emphasis on Digital Markets, in Economics without Borders. Economic Research for European Policy Challenges, 2021, pp. 194 e ss.

3 NASCIMBENE B., Il Mercato Unico Digitale quale nuova frontiera dell’integrazione europea: considerazioni introduttive, in F. ROSSI DAL POZZO (a cura di), Mercato Unico Digitale, dati personali e diritti fondamentali, Milano, 2020, p. 12.

4 FREGNI M.C., Mercato Unico Digitale e tassazione: misure attuali e progetti di riforma, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2017, p. 53.

5 Comunicazione della Commissione europea, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, del 6 maggio 2015, COM (2015) 192, p. 3.

6 Commissione europea del 10 maggio 2017, n. 228 final, Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti.

7 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, n. 228, cit., p. 9, la quale riporta che l’82% delle PMI che hanno partecipato ad un sondaggio di Eurobarometro sulle piattaforme online ha affermato «di affidarsi ai motori di ricerca per promuovere i propri prodotti e/o servizi online. Il 66% indica che la posizione che occupano nei risultati delle ricerche ha un impatto significativo sulle loro vendite. Quasi la metà (42%) delle PMI interpellate utilizza mercati online per vendere i propri prodotti e servizi online. Inoltre il 90% di coloro che hanno risposto all’inchiesta della Commissione sulle pratiche commerciali piattaforme-imprese utilizza i social media a fini commerciali».

8 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, operando una Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 14.

9 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, operando una Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 18.

10 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, operando una Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 20, ove si ricorda che «le tecnologie digitali consentono alle autorità pubbliche di fornire servizi in modo rapido, puntuale ed efficiente», e che «molti Stati hanno già adottato importanti programmi di modernizzazione che prevedono ampi vantaggi per i propri cittadini».

11 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, operando una Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti i, p. 3.

12 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, operando una Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 4.

13 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 7.

14 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 9, che prosegue affermando che «man mano che l’utilizzo delle nuove tecnologie si generalizza, i vantaggi che ne possono derivare per l’economia e la nostra vita quotidiana sono enormi. È però di fondamentale importanza che le nuove tecnologie siano inquadrate in una serie di norme che ispirino la fiducia dei consumatori e delle imprese. Ciò significa adeguare la strategia del mercato unico digitale alle novità introdotte dalle nuove tendenze e dalle nuove sfide, ad esempio per quanto riguarda le piattaforme online, l’economia dei dati e la sicurezza informatica».

15 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, operando una Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 9.

16 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, n. 228 final, operando una Revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 9.

17 In tema di platform economy ex multis: ACS Z.J. - SONG A.K. - SZERB L. - AUDRETSCH D.B. - KOMLÓSI E., The evolution of the global digital platform economy: 1971-2021, in Small Business Economics, n. 4, 2021, pp. 1629-1659; BIAGIOTTI A., Distorsioni e (ab)usi delle piattaforme digitali, in Giurisprudenza italiana, n. 5, 2021, pp. 1159-1166; FALLETTA P., La trasparenza amministrativa in rete: le nuove piattaforme digitali per la diffusione di contenuti informativi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2021, pp. 559-568; KENNEY M. - BEARSON D. - ZYSMAN J., The platform economy matures: Measuring pervasiveness and exploring power, in Socio-Economic Review, n. 4, 2021, pp. 1451-1483; MIDIRI M., Le piattaforme e il potere dei dati (Facebook non passa il Reno), in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2, 2021, pp. 111-136; CAUSARANO M.C., Le piattaforme “online” e la tutela degli utenti digitali al tempo della pandemia, in Persona e Mercato, n. 4, 2020, pp. 466-476; Chen X. - Tian W. - Zhao X., The Literature Review of Platform Economy, in Scientific Programming, New York, 2020; Koen F. - Van Waes A. - Pelzer P. - Smink, M. - Van Est R., Safeguarding Public Interests in the Platform Economy, in Policy and Internet; n. 3, 2020, pp. 400-425; Lukianenko O. - Niameshchuk A., Development of the Platform Economy in the Global Digital Environment, in International Economic Policy, nn. 32-33, 2020, pp. 26-48; PETRUSO R., Osservazioni su contratti algoritmi e tutela del consumatore nell'economia di piattaforma, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, n. 1, 2020, pp. 139-160; PITRUZZELLA G., Riflessioni sul mutamento del diritto della concorrenza nell'economia delle piattaforme e dei “Big Data”, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, n. 1, 2020, pp. 161-173; Sasikumar S.K. - Kanikka S., Digital Platform Economy: Overview, Emerging Trends and Policy, in Perspectives Productivity, n. 3, 2020, pp. 336-347; Diamond S. - Drury N. - Lipp A. - Marshall A. - Ramamurthy S., The future of banking in the platform economy, in Strategy & Leadership, n. 6, 2019, pp. 34-42; Dufva M. - Koivisto R. - Ilmola-Sheppard L. – Junno S., Anticipating Alternative Futures for the Platform Economy, in Technology Innovation Management Review, n. 9, 2017, pp. 6-16; McKee D., The platform economy: natural, neutral, consensual and efficient?, in Transnational Legal Theory, n. 4, 2017, pp. 455-495; Kenney M.- Zysman J., The Rise of the Platform Economy, in Issues in Science and Technology, n. 3, 2016, pp. 61-69.

18 In tema si rinvia alla più recente COM (2016) 179 final del 19 aprile 2016 Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. La dottrina giuridica in materia di eGovernment è assai ampia: tra tutti si vedano: SCIANNELLA L., “E-government” e accessibilità ai servizi: il “Single Digital Gateway”, in www.Ambientediritto.it, n. 1, 2021, pp. 458-481; Sgueo G., Tre idee di “design” per l'amministrazione digitale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1, 2021, pp. 19-29; SGUEO G., La democrazia digitale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2021, pp. 262-268; Clarizia P., La digitalizzazione della pubblica amministrazione, Commento a dec. legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), in Giornale di diritto amministrativo, n. 6, 2020, pp. 768-781; FRANCINI A., La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: disamina della normativa tra disciplina eurounitaria e nazionale, in Innovazione e diritto, n. 3, 2020, pp. 55 - 119; FUSCHI D., Accesso telematico e utilizzo dei dati nell’ “e-government”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2020, pp. 973-994; Piras P., Il tortuoso cammino verso un'amministrazione nativa digitale, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 1, 2020, pp. 43-65; Faini F., Il volto dell’amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, nn. 4-5, 2019, pp. 1099-1120; TITOMANLIO R., L’amministrazione digitale: norme costituzionali e principi organizzativi, in www.GiustAmm.it,: norme costituzionali e principi organizzativi, in www.GiustAmm.it, n. 10, 2019, pp. 1-7; CAROTTI B., Il correttivo al Codice dell'amministrazione digitale: una meta-riforma Commento a d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2018, pp. 131-141; COLITTI P., La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione tra innovazioni tecniche, riforme legislative e piena realizzazione dell'archiviazione digitale, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, nn. 11-12, 2018, pp. 641-65; DE GIOVANNI E., Il codice dell'Amministrazione digitale: genesi, evoluzione, principi costituzionali e linee generali, in Rassegna dell'avvocatura dello stato, n. 3, 2018, pp. 155-171; GALETTA D.U., La Pubblica Amministrazione nell’era delle ICT: sportello digitale unico e intelligenza artificiale al servizio della trasparenza e dei cittadini?, in Ciberspazio e Diritto, n. 3, 2018, pp. 319-336; ZHAO F., WALLIS J., SINGH M., E-government development and the digital economy: A reciprocal relationship, in Internet Research, n. 3, 2015 pp. 734-766; BAITINI C., Un’introduzione ai servizi di “eGovernment”, in Amministrare, n. 1, 2013, pp. 37-58; Arduini D. - BELOTTI F. - DENNI M. - GIUNGATO G., L’innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche. Evidenza sulla diffusione dell'eGovernment in Italia, in Economia e politica industriale, n. 2, 2008, pp. 173-186. Sottolinea SCIANNELLA L., “E-government” e accessibilità ai servizi: il “Single Digital Gateway”, in www.Ambientediritto.it, n. 1, 2021, p. 459, che «un assunto che sembra particolarmente calzante per la spesa nel campo ICT e, in particolare, per quella destinata ai processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, suscettibile non solo di consentire allo Stato di migliorare l’efficienza della funzione di bilancio, ma anche, nel medio-lungo periodo, di trasformare l’architettura stessa della policy pubblica, nella direzione di rendere la stessa più accessibile e meno onerosa dal punto di vista finanziario. Difatti, la digitalizzazione sposta l’amministrazione verso una dimensione di piattaforma, su cui interagiscono cittadini e servizi pubblici, comportando una necessaria e parallela trasformazione degli attuali modelli organizzativi, cui si lega un radicale ripensamento della modalità di gestione dei flussi di dati».

19 La COM (2017) 228 final, p. 20, definisce Digitale per default «la fornitura di servizi pubblici per via digitale sarebbe opzione di default. Tale trasformazione può essere facilitata dall’uso dei servizi eIDAS, di fatturazione elettronica e di appalti pubblici elettronici e dei relativi moduli tecnici messi a punto nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa».

20 La COM (2017) 228 final, p. 20, chiarisce che attraverso una tantum «i cittadini e le imprese non devono presentare alle autorità pubbliche le medesime informazioni più volte. A gennaio 2017 è stato varato un progetto pilota su larga scala, finanziato a titolo di Orizzonte 2020, per verificare l’applicazione nell’UE del principio ‘una tantum’ alle imprese, cui hanno partecipato 21 paesi (20 Stati membri) e più di 50 organizzazioni (TOOP, ‘The Once-Only Principle’, http://www.toop.eu/). A novembre 2016 è stata avviata un'azione di coordinamento e di sostegno, sempre finanziata a titolo di Orizzonte 2020, per discutere della possibilità di applicare il principio ‘una tantum’ ai cittadini nell’UE».

21 La proposta della Commissione europea di istituire uno sportello digitale (COM (2017) 256 final, del 2 maggio 2017) è stata successivamente approvata con Regolamento (UE) 2018/1724, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Il regolamento stabilisce (art. 1, comma 1) le norme per: a) l’istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell’Unione e nazionali applicabili ai cittadini e alle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, T.F.U.E.; b) l’uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l’applicazione del principio «una tantum» in relazione alle procedure riportate all’allegato II del presente regolamento e alle procedure previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; c) la segnalazione di ostacoli nel mercato interno in base alla raccolta di riscontri degli utenti e di statistiche provenienti dai servizi inclusi nello sportello. In tema si rinvia a: Trombino D., I pilastri dello sportello unico digitale europeo (“Single Digital Gateway”): le informazioni, le procedure e i servizi, in Disciplina del commercio e dei servizi, n. 1, 2020, pp. 39-69; Trombino D., Lo sportello unico digitale a uso e consumo dell'utente Commento a reg. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea 2 ottobre 2018 n. 2018/1724/UE (Istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012), in Disciplina del commercio e dei servizi, n. 2, 2020, pp. 61-85; Masciotta C., A strategy of Interoperability Issue within the P.A. from the Italian Constitutional Perspective, in Italian Journal of Public Law, n. 2, 2019, pp. 689-716; Monica A., Lo sportello digitale unico: uno strumento che può unire cittadini e amministrazioni europee, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, nn. 3-4, 2019, pp. 477-496; Trombino D., Il “single digital gateway” (SDG): la semplificazione amministrativa per “reductio ad unum” di livello europeo Commento a reg. n. 1724 del 2018, in Disciplina del commercio e dei servizi, n. 3, 2019, pp. 17-35; Galetta D. U., La Pubblica Amministrazione nell’era delle ICT: sportello digitale unico e intelligenza artificiale al servizio della trasparenza e dei cittadini?, in Ciberspazio e Diritto, n. 3, 2018, pp. 319-336; Simionato A., Lo sportello digitale unico europeo, in Aggiornamenti sociali, n. 11, 2018, pp. 782-783.

22 Comunicazione della Commissione europea del 10 maggio 2017, COM (2017) 228 final, operando una Revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato digitale connesso per tutti, p. 21.

23 Comunicazione della Commissione europea del 15 maggio 2018, COM (2018) 320 final, Completare un mercato unico digitale sicuro per tutti. Contributo della Commissione alla riunione informale dei Leader dell’Ue sulla protezione dei dati e il mercato unico digitale, p. 13.

24 Comunicazione della Commissione europea del 15 maggio 2018, COM (2018) 320 final, Completare un mercato unico digitale sicuro per tutti. Contributo della Commissione alla riunione informale dei Leader dell’Ue sulla protezione dei dati e il mercato unico digitale, p. 13.

25 Comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 2020, 102 final, Una nuova Strategia industriale per l’Europa, p. 2.

26 Comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 2020, 102 final, Una nuova Strategia industriale per l’Europa, p. 3.

27 Comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 2020, 102 final, Una nuova Strategia industriale per l’Europa, p. 4.

28 Comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 2020, 102 final, Una nuova Strategia industriale per l’Europa, p. 4.

29 Comunicazione della Commissione europea Individuare e affrontare le barriere al mercato unico del 10 marzo 2020, n. 93 final.

30 Comunicazione della Commissione europea Individuare e affrontare le barriere al mercato unico del 10 marzo 2020, n. 93 final, p. 18.

31 Comunicazione della Commissione europea del 5 maggio 2021, n. 350 final, p. 8, nota (19), ove si osserva che tale Task Force rappresenta «un Forum di alto livello in cui la Commissione e gli Stati membri collaborano per la ricerca di soluzioni per affrontare gli ostacoli al mercato unico che sono radicati nelle carenze a livello di applicazione o di attuazione».

32 Comunicazione della Commissione europea, Aggiornamento della nuova Strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa, del 5 maggio 2021, n. 350 final, p. 13. La Comunicazione sottolinea poi che le dipendenze strategiche possono avere un impatto particolare sulle PMI, ad esempio «per i costi di passaggio più elevati o per la mancanza di vivaci comunità di start up e di piccoli fornitori innovativi. Nel 2021, con un bilancio combinato di 61 milioni di EUR nell’ambito del programma per il mercato unico, la piattaforma europea di collaborazione tra cluster e la rete Enterprise Europe rafforzeranno le azioni per aiutare le PMI ad affrontare le perturbazioni e le vulnerabilità o a diversificarsi stringendo legami con nuovi partner locali e transfrontalieri, accrescendone in tal modo la resilienza» (p. 16).

33 Comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 2020, 102 final, Una nuova Strategia industriale per l’Europa, p. 4.

34 Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) 2020/C 364/15, sulla Comunicazione della Commissione europea Una nuova Strategia industriale per l’Europa, p. 2.

35 Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) 2020/C 364/15, sulla Comunicazione della Commissione europea Una nuova Strategia industriale per l’Europa, pp. 2-3.

36 Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) 2020/C 364/15, sulla Comunicazione della Commissione europea Una nuova Strategia industriale per l’Europa, p. 5.

37 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final.

38 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 3.

39 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 3, ove si prevede l’intervento del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI), volto a promuovere “l’innovazione dirompente soprattutto da parte delle PMI”, mentre l’Istituto europeo di Innovazione tecnologica (EIT) “garantirà una maggiore apertura delle sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) nei confronti delle PMI e ne aumenterà la possibilità di partecipare ad ecosistemi locali di innovazione, soprattutto nelle regioni che presentano ritardi in termini di innovazione. Ciò sarà reso possibile tramite un apposito strumento di sensibilizzazione (programma di innovazione regionale) che rafforzerà, là dove è più importante, gli ecosistemi”.

40 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 4.

41 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 4.

42 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 6.

43 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p 3.

44 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 7.

45 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 7.

46 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 8.

47 Il TEST PMI ha lo scopo di analizzare i possibili effetti delle proposte legislative dell’UE sulle PMI, al fine di valutare i costi e i benefici volendo così attuare il principio think small. Si rinvia alla Relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento, COM (2011) 803, del 23 novembre 2011.

Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese.

48 Il Rappresentante delle piccole e medie imprese vinee ha il compito di fungere da tramite tra la Commissione europea e la comunità delle PMI.

49 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 8.

50 Comunicazione della Commissione europea, Una Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, 103 final, p. 8.

51 BENDIEK A., The Impact of the Digital Service Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA) on European Integration Policy. Digital Market Regulation as one of five Major Digital Policy project of the EU, Working Paper SWP, dell’11 febbraio 2021, p. 3.

52 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (Legge sui mercati digitali), COM (2020) 842 final.

53 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico di servizi digitali (Legge sui sevizi digitali), del 13 dicembre 2020, COM (2020) 825 final.

54 MICOVA S.B. - de STREEL A., Digital Services Act. Deepening the internal market and clarifying responsabilities for digital services, Report CERRE - Centre on Regulation Europe, December 2020, p. 7.

55 CONTALDI G., Il DMA (Digital Market Act) tra tutela della concorrenza e protezione die dati personali, in Ordine internazionale e diritti umani, 2021, p. 292.

56 CONTALDI G., op. ult. cit., p. 292.

57 PODZUN R. - BONGARTZ P. - LANGENSTEIN S., The Digital Market Act: Moving from competition Law to Regulation for Large Gatekeepers, in EuCLM, 2021, p. 60, che osservano come “In proposing DMA, the Commission reacts to challenges posed by the business practices of online platforms. Platforms connect distinct customer groups in multisided markets. They share a set of characteristics. Firstly, the service offered by a platform is intermediation. It provides a forum, where economic actors meet in search of each other. The platform’s added value is reduction of search costs by coordinating its users’ behaviour and selecting from a oversupply of information. Secondly, the intermediation service is targeted at matching the platform users in a marketplace scenario… Lastly, intermediation services are heavily dependent on information. The coordination of supply and demand reduces search costs to the lowest when the platform relies on data representing the entire market. On this account, platforms collect and process vast amount of data”.

58 DIETRICH M. - VINJE T., The European Commission’s proposal for a Digital Markets Act, In search of a “golden standard” for appropriate ex ante regulation of large digital players, in Computer Law Review International, 2/2021, p. 34, che ricordano come “Digital transformation and the emergence of digital business model have brought about significant changes to markets offline and online…Today a small number of global companies largely controls the flow of data around the globe, which helps them to capture a large share of the value generated in the digital sector via their platform. The debate about how to ensure competition in digital markets and to guarantee “fair” market outcomes is a global one. Jurisdiction around the world are grappling with how to handle digital market – including the complex issue of whether and how to regulate such markets without stifling innovation and overall consumer welfare” (p. 33).

59 ZORZI GIUSTINIANI N., Governing the ungoverned. Recenti proposte europee e internazionali per regolare il digitale, in Nomos, 2020, p. 1.

60 ZORZI GIUSTINIANI N., op. ult. cit., p. 1.

61 Van CLEYNENBRUEGEL P., The Commission’s Digital Services and Markets Act Proposal: First Step towards tougher and more directly Enforced EU Rules?, in Maastricht Journal of European Comparative Law, 2021, p. 3.

62 CHIRICO F., Digital Market Acts: A Regulatory Perspective, in Journal of European Competition Law and Practice, 2021, p. 493.

63 BENDIEK A., op. ult. cit., p. 7.

64CONTALDI G., op. ult. cit., p. 300.

65 PETROCELLI F., Nuovi approdi e proposte di regolazione contro gli abusi di una dominanza nei mercati digitali: una analisi comparativa, in www.Federalismi.it, 2021, p. 213.

66 Ai sensi dell’art. 2, comma primo, per “servizio di piattaforma di base” uno dei seguenti servizi “a) servizi di intermediazione online; b) motori di ricerca online; c) servizi di social network online; d) servizi di piattaforma per la condivisione video; e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; f) sistemi operativi; g) servizi di clouding computing; h) servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforme di base elencati alle lettere da a) a g)”.

67 ZORZI GIUSTINIANI N., op. ult. cit., p. 2.

68 BENDIEK A., op. ult. cit., p. 8, che sottolinea altresì come «Here, the EU law has effects even beyond its own market by interfering with the business models of the large international internet groups, at least if they specifically target people in the EU with their services. Due to the size of the internal market, the EU is not only an important place of regulation, but at the same time strong economic actor with a global ambition for digital self-assertion, which can be accompanied by new conflicts in transatlantic data transfer».

69 PODZUN R. - BONGARTZ P. - LANGENSTEIN S., op. ult. cit., p. 64.

70 La stessa Commissione europea può assumere ulteriori importanti misure (art. 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo), tanto è vero che essa, ai sensi dell’art. 8, può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, e su richiesta motivata del gatekeeper, uno degli obblighi specifici indicati negli artt. 5 e 6 e relativi ai servizi di piattaforma di piattaforma di base, “se il gatekeeper dimostra che l’osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell’attività del gatekeeper nell’Unione e solo nella misura necessaria a far fronte a tale minaccia alla sua reddittività”.

71 PODZUN R. - BONGARTZ P. - LANGENSTEIN S., op. ult. cit., p. 64, che specificano altresì come “An informal working document of DG CNECT and DG GROW suggests blacklist of selfexecuting obligations and a greylist of ones requiring a regulatory intervention before entry into force. The DMA sweeps the latter idea aside and proposes two blacklists, i.e. all obligations in its article 5 and 6 are selfexecuting”.

72 CONTALDI G., op. ult. cit., p. 294, che alla nota 10 ricorda che l’acronimo GAFA fa riferimento a Google, Apple, Facebook, Amazon, alle quali a volte “si aggiunge anche Microsoft, nel qual caso l’acronimo diviene GAFAM”.

73 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati equi e contendibili nel settore digitale (Legge sui mercati digitali), del 15 dicembre 2020, COM (2020), 842 final, p. 1.

74 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021.

75 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 5, ove si riporta che industry is the single biggest contributor to the European economy, providing jobs and prosperity across the continent. Between 2009-2019 Industry constantly accounted for around 20% of EU GDP, with manufacturing in particular adding around 14,5% of value to the EU economy. Per una analisi di Industry 5.0 si rinvia a: ZENGIN Y. - NAKTIYOK S. - KAYGIN E. - KAVAK O. - TOPÇUO E., An Investigation upon Industry 4.0 and Society 5.0 within the Context of Sustainable Development Goals, in Sustainability, n. 1, 2021, pp. 1 - 16; AQUILANI B. - PICCAROZZI M. - ABBATE T. - CODINI A., The Role of Open Innovation and Value Co-creation in the Challenging Transition from Industry 4.0 to Society 5.0: Toward a Theoretical Framework, in Sustainability, n. 1, 2020, pp. 1- 21; ASLAM F. - AIMIN W. - LI M. - UR REHMAN K., Innovation in the Era of IoT and Industry 5.0: Absolute Innovation Management, in Information, n. 1, 2020, pp. 1-24; DEMIR K.A. - DÖVEN G. - SEZEN B., Industry 5.0 and Human-Robot Co-working, in Procedia Computer, n. 2, 2019, pp. 688-695; NAHAVANDI S., Industry 5.0 - A Human-Centric Solution, in Sustainability, n. 11, 2019, pp. 1-13; ÖZDEMIR V. - HEKIM N., Birth of Industry 5.0: Making Sense of Big Data with Artificial Intelligence, “The Internet of Things” and Next-Generation Technology Policy, in Omics, n. 22, 2018, pp. 65-76.

76 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 6.

77 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 11.

78 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 25.

79 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 26.

80 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 27.

81 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 28.

82 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 9.

83 Commissione europea, Directorate General for Research and Innovation, Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European Industry, gennaio 2021, p. 11.

84 Commissione europea, Annual Report on European SMEs 2020/2021, Luglio 2021.